Società a ristretta base: come evitare che l’accertamento sulla Srl arrivi ai soci
La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati è oggi scritta nella legge. Conoscerne il funzionamento, e prepararsi prima, decide se un controllo si ferma alla società o raggiunge il patrimonio personale di ciascun socio. Con le quote in un trust costruito bene, il problema si evita all’origine
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Strategie Fiscali · Settembre 2026
Se sei socio di una Srl con due, tre o quattro soci, un accertamento sulla società non riguarda soltanto la società. Per una regola consolidata da vent’anni di giurisprudenza, e dal 2026 scritta nell’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2026, il maggior reddito accertato in capo a una società a ristretta base si presume distribuito ai soci in proporzione alle quote. Ciascun socio riceve un avviso proprio, sul proprio reddito, per somme che in molti casi non ha mai visto. La difesa esiste ed è efficace, a una condizione: va costruita prima, quando la società funziona e nessuno pensa a un controllo. In questa guida trovi da dove nasce la presunzione, che cosa è cambiato con la riforma, quali linee di difesa la Cassazione riconosce, come organizzare società e soci per non subirla e la soluzione che elimina il problema all’origine: le quote detenute da un trust costruito bene.
Indice
- Che cosa succede quando l’Agenzia accerta una società con pochi soci
- Ristretta base: da dove nasce la presunzione
- Chi rientra nel perimetro: soci occulti, fiduciarie, holding
- La novità del 2026: quando la presunzione scatta e quando no
- Prima linea di difesa: la società
- Seconda linea: la prova contraria del socio
- Le difese procedurali che il socio deve conoscere
- Prevenire: come organizzare società e soci
- Quote in trust: come evitare il problema all’origine
- Che cosa fare adesso
- Domande frequenti
1. Che cosa succede quando l’Agenzia accerta una società con pochi soci
Il meccanismo si sviluppa in due tempi. Nel primo l’Ufficio accerta in capo alla società un maggior reddito, perché ha individuato ricavi non contabilizzati oppure costi relativi a operazioni inesistenti. Nel secondo presume che quell’utile, non risultando dal bilancio, sia stato distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote, e notifica a ciascuno un avviso per il dividendo presunto. La società risponde dell’IRES, il socio dell’imposta sul dividendo, entrambi con sanzioni e interessi.
Un esempio rende la portata. Una Srl con tre soci al 33 per cento subisce un accertamento per 300.000 euro di ricavi non dichiarati. Alla società vengono chiesti 72.000 euro di IRES oltre alle sanzioni. A ciascun socio viene attribuito un dividendo presunto di 100.000 euro, con un prelievo del 26 per cento pari a 26.000 euro a testa, anch’esso maggiorato di sanzioni e interessi. Il socio di minoranza che non ha mai firmato un documento della società si trova con un debito personale, garantito dal proprio patrimonio, per somme che non ha incassato.
Questa dinamica riguarda la grande maggioranza delle imprese italiane: le Srl familiari, le società tra professionisti, le start-up con due o tre fondatori. Il tema della difesa dall’avviso di accertamento assume qui una dimensione ulteriore, perché gli atti da presidiare sono almeno due e i soggetti coinvolti più di uno.
2. Ristretta base: da dove nasce la presunzione
La regola non era scritta in alcuna norma fino al 2026. L’ha costruita la Corte di cassazione, che la definisce oggi diritto vivente. Nell’ordinanza n. 22570 del 1° luglio 2026 la Corte ha chiarito che il fondamento non sta nel ruolo gestorio del socio, come alcune pronunce avevano lasciato intendere, bensì nella particolare intensità del vincolo che lega i soci di una società a base ristretta: un gruppo piccolo e omogeneo, in cui la compattezza tra chi detiene il capitale conta più della volontà di chi ricopre formalmente la carica di amministratore. Per rientrare nella presunzione, ha aggiunto la Corte, basta far parte della compagine senza aver mai intrapreso azioni concrete che abbiano posto il socio in conflitto con la società o con i suoi amministratori.
La sentenza n. 13917 del 13 maggio 2026 ha completato il quadro escludendo che sia necessaria una qualche forma di complicità tra i soci. Il fondamento riposa sulla ristrettezza in sé: in una compagine di poche persone, per massima di comune esperienza, ciascuno ha accesso al patrimonio informativo della società, anche a quello occulto, e ciascuno esercita un controllo reciproco sulla distribuzione dei risultati. Chi intende chiamarsi fuori deve offrire una puntuale prova contraria.
Un’obiezione ricorrente sostiene che si tratti di una presunzione costruita su un’altra presunzione, e come tale vietata. La Corte l’ha respinta più volte, da ultimo con l’ordinanza n. 24536 del 4 settembre 2025: il fatto noto è la ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo, mentre il maggior reddito accertato alla società costituisce soltanto il presupposto della presunzione. Da qui una conseguenza pratica: la legge non fissa una soglia numerica, e il giudice valuta caso per caso il numero dei soci, i legami familiari e la struttura dell’impresa.
3. Chi rientra nel perimetro: soci occulti, fiduciarie, holding
Il perimetro è più ampio di quanto si immagini. La presunzione opera nei confronti dei soci occulti, come ha ribadito l’ordinanza n. 16387 del 12 giugno 2024. Opera anche quando le quote sono intestate a una società fiduciaria: con l’ordinanza n. 13752 dell’11 maggio 2026 la Cassazione ha stabilito che l’intestazione fiduciaria non assume rilevanza, perché il fiduciante resta il titolare effettivo della partecipazione.
La conseguenza più rilevante per chi ha organizzato il gruppo con una holding è quella dei soci di secondo livello. Con la sentenza n. 6266 del 17 marzo 2026, che richiama l’ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025 e altre conformi, la Corte ha affermato che la presunzione non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica ed estende la sua efficacia a tutti i gradi dell’organizzazione societaria nei quali si riscontri la ristrettezza della compagine. Se la Srl operativa è partecipata da una holding con due soci, l’utile presunto risale fino alle persone fisiche. La holding, da sola, non risolve il problema, come avevamo già osservato a proposito della holding familiare priva di trust.
Conta infine il momento. Con la sentenza n. 32742 del 16 dicembre 2025, che consolida l’ordinanza n. 21295 del 5 luglio 2022, la Corte ha stabilito che l’utile presunto va imputato a chi riveste la qualità di socio alla chiusura dell’esercizio, per l’intero importo, anche se è entrato in società a novembre. Chi acquista quote di una società a base ristretta acquista anche il rischio degli esercizi in corso, e dovrebbe verificarlo prima di firmare.
4. La novità del 2026: quando la presunzione scatta e quando no
Con l’art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, la presunzione è entrata nella legge. Il legislatore ne ha però delimitato il campo, e questa delimitazione è il primo strumento di difesa.
Che cosa dice la norma
La distribuzione ai soci si presume, salvo prova contraria, esclusivamente se l’Ufficio accerta, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure di componenti negativi indeducibili perché inesistenti. Gli utili presunti sono tassati in capo ai soci secondo le regole ordinarie dei dividendi (artt. 47, 59 e 89 del TUIR), con applicazione, secondo la relazione illustrativa, del meccanismo della ritenuta e senza duplicazioni d’imposta.
Restano quindi fuori i casi che in passato avevano generato accertamenti ai soci pur senza alcuna provvista occulta: i costi realmente sostenuti ma ritenuti indeducibili per difetto di inerenza o di competenza, le rettifiche di ammortamenti e accantonamenti, le contestazioni sui criteri di valutazione, il transfer pricing, i maggiori ricavi ricostruiti con strumenti statistici. La relazione illustrativa lo afferma in termini espliciti, e il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti del 7 maggio 2026 aveva indicato lo stesso elenco. Viene così superato l’orientamento, ribadito ancora dall’ordinanza n. 17809 del 4 giugno 2026, secondo cui anche un costo effettivamente pagato ma indeducibile generava un utile presunto distribuito.
Un secondo limite riguarda la prova. Gli elementi devono essere certi e precisi; quando l’Ufficio ricorre a presunzioni, queste devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti per l’accertamento analitico-induttivo, e il vaglio dovrà essere particolarmente rigoroso. Ogni avviso ai soci fondato su una ricostruzione debole della posizione societaria è oggi attaccabile alla radice.
5. Prima linea di difesa: la società
Tutto parte dall’accertamento societario. L’ordinanza n. 2568 del 20 gennaio 2026, richiamando una giurisprudenza copiosa, ha ribadito che l’accertamento a carico della società costituisce il presupposto necessario per quello a carico dei soci: senza il primo manca la prova del fatto costitutivo della pretesa, e l’avviso al socio è illegittimo. L’ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026 parla di indispensabile antecedente logico-giuridico.
Da questo legame discendono tre regole che orientano la strategia.
Prima regola: la società deve difendersi nel merito, sempre. L’annullamento dell’avviso societario per ragioni di merito, passato in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e rimuove il presupposto dei loro accertamenti. L’annullamento per vizi di rito, al contrario, non giova ai soci, perché non contiene alcuna verifica sull’inesistenza dell’imponibile: lo hanno precisato la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025 e la sentenza n. 34549 del 27 dicembre 2024. Vincere sulla notifica o sulla decadenza salva la società e lascia i soci scoperti.
Seconda regola: ogni riduzione ottenuta dalla società si trasmette ai soci. Secondo l’ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024, la sentenza che riduce l’utile extracontabile della società comporta la riduzione nella stessa misura percentuale del reddito accertato ai soci. Una difesa tecnica ben condotta sul quantum, in sede societaria, vale per tutti.
Terza regola: soltanto la società può impugnare il proprio avviso. La sentenza n. 3568 del 6 febbraio 2023 ha escluso la legittimazione del socio, che tutela il proprio interesse con gli strumenti interni: partecipazione alla vita sociale, impugnazione delle delibere, azione di responsabilità. Se la società non impugna, il socio non resta senza difese, perché secondo la sentenza n. 6001 del 6 marzo 2025 e l’ordinanza n. 12611 del 5 maggio 2026 in quel caso viene meno il regime di pregiudizialità e il socio può contestare anche la stessa percezione di redditi da parte della società. Lo farà però da solo e senza i documenti che l’amministratore non gli ha consegnato. La scelta della società di non impugnare, o di definire l’atto per chiudere in fretta, va quindi assunta con la consapevolezza delle conseguenze su ciascun socio.
La prima consulenza è orientativa e riservata. Nessun impegno, solo chiarezza.
Richiedi una consulenza gratuita →
info@strategiefiscali.it · strategiefiscali.it · Tel. 329 7413254
6. Seconda linea: la prova contraria del socio
La presunzione è relativa. Il socio può vincerla, e la giurisprudenza indica due strade: dimostrare che i maggiori ricavi sono rimasti nella società, accantonati o reinvestiti, oppure dimostrare la propria estraneità alla gestione e alla conduzione societaria. L’ordinanza n. 15991 del 7 giugno 2024 riassume un orientamento costante.
La relazione tecnica al decreto del 2026 ha aggiunto un’indicazione preziosa: poiché la prova riguarda un fatto negativo, essa può essere fornita dimostrando un fatto positivo incompatibile con la distribuzione, come l’avvenuto pagamento del bene o del servizio o la contabilizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile. In altri termini, se le somme hanno seguito un percorso tracciabile diverso dalle tasche dei soci, la presunzione cade.
Il punto debole di quasi tutte le difese
La prova contraria si costruisce con documenti che esistono prima dell’accertamento. Rendiconti finanziari periodici, riconciliazioni di cassa, delibere che destinano gli utili a riserva o a investimenti specifici, estratti conto che mostrano dove sono finite le somme: nulla di tutto questo può essere creato dopo la notifica dell’avviso. Il socio che arriva al contenzioso con il solo bilancio depositato ha, di regola, già perso sul punto.
Per il socio di minoranza che non partecipa alla gestione vale un’avvertenza ulteriore. La sentenza n. 13917/2026 include nella presunzione chi ha accettato la gestione, intesa come gestione non espressamente avversata. L’estraneità va dunque documentata nel tempo: richieste di informazioni e di consultazione dei documenti sociali ai sensi dell’art. 2476 c.c., voti contrari verbalizzati, contestazioni scritte sull’operato degli amministratori. Un socio silente per dieci anni non diventa estraneo il giorno in cui riceve l’avviso.
7. Le difese procedurali che il socio deve conoscere
Accanto al merito esistono profili procedurali che decidono molte controversie.
Motivazione. La Cassazione ammette che l’avviso al socio rinvii per relationem a quello notificato alla società, sul presupposto che il socio abbia accesso ai documenti sociali (ordinanze n. 7034 del 15 marzo 2024 e n. 28667 del 7 novembre 2024). L’art. 7 dello Statuto del contribuente, come riscritto dal D.Lgs. n. 219/2023, impone però che l’atto richiamato sia allegato o riprodotto nel suo contenuto essenziale, a pena di annullabilità, e che l’Ufficio indichi le ragioni per cui ne ritiene fondati gli elementi. Per l’ex socio, che non ha più accesso agli atti sociali, l’ordinanza n. 31129 dell’8 novembre 2023 ha dichiarato nullo l’avviso privo di allegazione.
Termini. I termini di accertamento della società si estendono ai soci: se alla società si applica un termine più lungo, lo stesso vale per i soci, come affermato dalle ordinanze n. 22970/2026, n. 32907 del 17 dicembre 2025 e n. 18797 del 9 luglio 2024. Il socio non può contare su una decadenza propria più breve.
Processo. Il giudicato formatosi nel giudizio della società non è opponibile al socio che non vi ha partecipato o non è stato messo in grado di parteciparvi (ordinanza n. 13937 del 26 maggio 2025). L’ordinanza n. 29900 del 12 novembre 2025 ha escluso la sospensione necessaria del giudizio del socio e ammesso quella facoltativa, in attesa della definizione del giudizio societario. Sul piano pratico, il socio impugna sempre in autonomia il proprio avviso e valuta con il difensore della società se chiedere la riunione o la sospensione.
8. Prevenire: come organizzare società e soci
La strategia preventiva agisce su due piani: togliere alla presunzione la sua materia prima e predisporre, per tempo, la prova contraria. Esiste poi una terza via, che opera a monte di entrambi e che vediamo nella sezione successiva: sottrarre la compagine alla presunzione conferendo le quote in un trust.
Primo: contabilità e fatturazione senza zone grigie. La presunzione nasce da ricavi non dichiarati e da costi inesistenti; un sistema di controllo interno che intercetti incassi fuori contabilità e documenti ogni prestazione elimina il presupposto alla fonte.
Secondo: presidio dei fornitori. I costi per operazioni inesistenti entrano in azienda attraverso fornitori inaffidabili o catene di subappalto opache; la verifica preventiva della controparte protegge la società e, di riflesso, i soci.
Terzo: politica degli utili deliberata e documentata. Le decisioni di accantonare a riserva, di reinvestire o di distribuire vanno assunte in assemblea e collegate a movimenti finanziari verificabili.
Quarto: rendiconto finanziario annuale, anche quando il bilancio abbreviato non lo richiede, con la riconciliazione tra utile, cassa e investimenti. È il documento che più di ogni altro dimostra il fatto positivo incompatibile con la distribuzione.
Quinto: ruoli chiari e verbalizzati. Chi amministra e chi no deve risultare dagli atti, e il socio non gestore deve esercitare i propri diritti di informazione in modo tracciabile.
Sesto: un patto tra soci sulla gestione del contenzioso tributario, che obblighi la società a impugnare nel merito, a informare i soci e a condividere i documenti, e che regoli le decisioni di definizione degli atti.
Settimo: attenzione ai controlli sui conti. Le indagini finanziarie sono lo strumento con cui l’Ufficio ricostruisce i ricavi occulti e, in una società a base ristretta, si estendono con facilità ai conti personali dei soci; ne abbiamo trattato a proposito delle indagini bancarie e della difesa del contribuente.
9. Quote in trust: come evitare il problema all’origine
Un cenno merita la struttura di detenzione delle partecipazioni. Abbiamo visto che la holding non interrompe la presunzione, perché questa risale fino alle persone fisiche attraverso ogni livello in cui la compagine resti ristretta. Il trust segue una logica diversa.
Quando le quote della società operativa, o della holding che la controlla, sono conferite in un trust opaco costruito con rigore, il socio è il trust: un soggetto passivo autonomo ai sensi dell’art. 73 del TUIR, con un patrimonio segregato, amministrato da un trustee terzo vincolato da obblighi fiduciari e di rendiconto. Il trustee amministra le quote nell’interesse dei beneficiari e non ne dispone a titolo personale; i beneficiari, dal canto loro, non sono soci, non hanno un diritto attuale sugli utili e non partecipano alla gestione.
In questo assetto la presunzione perde il suo fondamento. La Cassazione la costruisce sul vincolo di solidarietà e di reciproco controllo che lega poche persone fisiche in grado di appropriarsi degli utili occulti. Un trust opaco non presenta alcuna di queste caratteristiche: il trustee che incassasse somme non contabilizzate violerebbe i propri doveri e ne risponderebbe personalmente, e non esiste un beneficiario individuato al quale riferire un reddito, perché nel trust opaco i redditi restano al trust e sono tassati soltanto se effettivamente conseguiti. L’utile presunto non può quindi essere imputato né al trust né, a maggior ragione, ai beneficiari. Se l’Ufficio intende estendere la pretesa oltre la società, deve provare in via diretta che le somme sono arrivate a un soggetto determinato, e la presunzione non lo aiuta.
La condizione è che il trust sia scritto bene e sia davvero opaco: spossessamento effettivo, trustee terzo e autonomo, nessun potere del disponente di revocare il trust o di dirigere le scelte, beneficiari privi di diritti attuali sul reddito e di ruoli nella società. Un trust autodichiarato o interposto secondo i criteri delle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022 non offre alcuna protezione, perché verrebbe trattato come l’intestazione fiduciaria, che per la Cassazione è irrilevante. Le condizioni di tenuta le abbiamo esaminate nella guida su trust e pianificazione fiscale: valgono anche qui, e con maggiore ragione.
Per chi ha una società a base ristretta e un patrimonio da proteggere, il trust è quindi la soluzione che agisce prima di ogni altra: elimina il presupposto della presunzione, invece di costringere i soci a contrastarla dopo la notifica dell’avviso. Perché regga, va costruito dal professionista giusto, capace di tenere insieme la competenza dell’avvocato tributarista, che redige l’atto e ne governa la tenuta davanti all’Agenzia, e quella del dottore commercialista, che ne cura la fiscalità e i rapporti con la società partecipata. Un trust redatto senza questa doppia competenza è il primo candidato a una contestazione di interposizione.
10. Che cosa fare adesso
Se sei socio di una società con una compagine ristretta, il percorso ragionevole si compone di cinque passaggi. Verifica come la società documenta oggi la destinazione degli utili e se esiste un rendiconto finanziario. Controlla che le decisioni sugli utili risultino da delibere e siano collegate a movimenti tracciabili. Se non partecipi alla gestione, inizia a esercitare per iscritto i diritti di informazione che la legge ti riconosce. Se stai per acquistare quote, chiedi una verifica fiscale degli esercizi aperti, perché risponderai per intero dell’esercizio in cui entri. Se hai già ricevuto un avviso, impugnalo in autonomia e coordina la difesa con quella della società, che deve contestare il merito e non soltanto la forma. Se il patrimonio e la struttura lo giustificano, valuta il conferimento delle quote in un trust: è la sola scelta che elimina il presupposto della presunzione, invece di limitarsi a contrastarla.
La riforma ha delimitato la presunzione senza eliminarla. Chi organizza la società con la documentazione di una grande impresa, pur avendo tre soci, trasforma una presunzione in un onere che l’Ufficio fatica a soddisfare.
Domande frequenti
Ho il 10 per cento e non ho mai gestito nulla: la presunzione mi riguarda?
Sì. Per la Cassazione basta far parte della compagine senza essersi mai posti in conflitto con la società. La prova contraria è possibile e passa dalla dimostrazione, documentata nel tempo, della tua estraneità alla gestione.
La società ha definito l’accertamento e pagato: i soci sono al sicuro?
No. La definizione consolida il presupposto della presunzione. Resta a ciascun socio la prova contraria personale, cioè la dimostrazione che le somme non sono entrate nella sua disponibilità.
Ho comprato le quote a novembre: rispondo dell’intero esercizio?
Sì, secondo l’orientamento consolidato nel 2025: l’utile presunto è imputato a chi è socio alla chiusura dell’esercizio, per l’intero importo. Prima di acquistare conviene una verifica fiscale degli esercizi ancora accertabili.
Le mie quote sono intestate a una fiduciaria: sono protetto?
No. L’intestazione fiduciaria è irrilevante, perché il fiduciante resta il titolare effettivo. Il discorso cambia per un trust opaco correttamente costruito: il socio è il trust, soggetto autonomo con patrimonio segregato, e la presunzione perde il suo fondamento.
Il trust risolve davvero il problema della ristretta base?
Sì, se è costruito bene. Con le quote conferite in un trust opaco il socio è il trust, soggetto autonomo con patrimonio segregato, e la presunzione perde il suo fondamento perché manca il vincolo tra poche persone fisiche in grado di appropriarsi degli utili. La qualità dell’atto è decisiva: serve un professionista che sia insieme avvocato tributarista e dottore commercialista, perché il trust deve reggere tanto sul piano giuridico quanto su quello fiscale e contabile.
Con la riforma del 2026 il rischio è superato?
È delimitato. La presunzione opera solo per ricavi non contabilizzati e non dichiarati e per costi inesistenti, accertati con elementi certi e precisi. Per queste ipotesi continua a operare con pienezza, e la difesa dipende da ciò che la società ha documentato prima.
La firma che conta
Questo articolo è scritto da un Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista. Difendere una società a ristretta base significa lavorare su due fronti insieme — quello societario e quello personale dei soci — e costruire la prova contraria prima che il controllo arrivi. È il terreno su cui uniamo ogni giorno le due competenze.
Sei socio di una società a ristretta base o stai per diventarlo?
Verifichiamo l’esposizione della società e dei soci, impostiamo la documentazione che costruisce la prova contraria prima di qualsiasi controllo, redigiamo il patto tra soci sulla gestione del contenzioso e, dove il patrimonio lo giustifica, progettiamo e istituiamo il trust che sottrae la compagine alla presunzione all’origine, unendo la competenza dell’avvocato tributarista e quella del dottore commercialista.
La prima consulenza è orientativa e riservata. Nessun impegno, solo chiarezza.
Richiedi una consulenza gratuita →
info@strategiefiscali.it · strategiefiscali.it · Tel. 329 7413254
L’autore
Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Gestori della Crisi d’Impresa e all’Elenco degli Esperti nella Composizione Negoziata della Crisi. Managing Partner di Carta & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di tax advisory, contenzioso tributario, ristrutturazione del debito e operazioni straordinarie per PMI e imprenditori.
Nota: il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce parere professionale. Per una consulenza personalizzata, contattare un professionista qualificato. Riferimenti essenziali: art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; art. 17, comma 1, lettera h), n. 4, della legge n. 111/2023; artt. 47, 59 e 89 del D.P.R. n. 917/1986; art. 27 e art. 39 del D.P.R. n. 600/1973; art. 7 della legge n. 212/2000; art. 2476 del codice civile; Corte di cassazione, ordinanze n. 22570/2026, n. 22970/2026, n. 13752/2026, n. 12611/2026, n. 17809/2026, n. 2568/2026, n. 29900/2025, n. 24536/2025, n. 13937/2025, n. 15274/2025, n. 25267/2024, n. 28667/2024, n. 18797/2024, n. 16387/2024, n. 15991/2024, n. 7034/2024, n. 31129/2023, n. 21295/2022, e sentenze n. 13917/2026, n. 6266/2026, n. 32742/2025, n. 6001/2025, n. 2743/2025, n. 34549/2024, n. 3568/2023.






