Ravvedimento speciale 2020-2023: come funziona per chi rinnova il concordato
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Strategie Fiscali · Ottobre 2026
Punti chiave
- Il ravvedimento speciale (art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026) ti permette di chiudere gli anni dal 2020 al 2023 pagando una cifra calcolata in anticipo. È riservato a chi rinnova il concordato preventivo biennale per il 2026-2027.
- Paghi un’imposta sostitutiva su un aumento «figurato» del reddito che hai già dichiarato: dal 5 al 50%, in base al tuo punteggio ISA.
- Le aliquote sono del 10, 12 o 15% sulle imposte sui redditi e del 3,9% sull’IRAP. Per il 2020 e il 2021 l’imposta è ridotta di un ulteriore 30%.
- Si paga fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in un’unica soluzione o in dieci rate mensili.
- In cambio, per gli anni chiusi l’Agenzia non può più correggere il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salvo quattro eccezioni.
- Il prezzo da mettere in conto: per quegli anni i termini per l’accertamento si allungano fino al 31 dicembre 2029.
Indice
- Che cos’è il ravvedimento speciale e perché se ne parla adesso
- Chi può usarlo
- Quali anni puoi chiudere
- Su quale cifra si calcola
- Quanto costa il ravvedimento speciale: le aliquote
- Se in qualche anno non avevi il punteggio ISA
- Il minimo: 1.000 euro per ogni anno
- Quando e come si versa
- Cosa ottieni in cambio
- Le quattro eccezioni che fanno cadere la protezione
- La prima cosa da controllare: nessun controllo già avviato
- Il contrappeso: i termini di accertamento si allungano
- Come decidere se ti conviene
- Domande frequenti

Che cos’è il ravvedimento speciale e perché se ne parla adesso
Hai aderito al concordato preventivo biennale e devi decidere entro il 31 ottobre se rinnovarlo per il 2026-2027? Se lo rinnovi, puoi usare anche il ravvedimento speciale: chiudi in anticipo gli anni ancora accertabili pagando un’imposta sostitutiva, cioè un’imposta a parte con basi e aliquote fissate dalla legge, invece di aspettare un eventuale controllo. Non è una novità assoluta: una misura simile aveva accompagnato il primo biennio del concordato.
Le regole sono nell’articolo 29 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, quello che gli addetti ai lavori chiamano decreto Omnibus, in vigore dal 12 agosto 2026. L’Agenzia delle Entrate lo ha commentato nella circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026. Per il quadro completo del concordato dopo questo decreto c’è l’approfondimento tecnico dello studio sul concordato preventivo biennale 2026-2027.
Perché se ne parla proprio ora: si accede solo se rinnovi il concordato per il 2026-2027, e il termine per il rinnovo è il 31 ottobre 2026. Se lo lasci scadere, perdi anche questa possibilità.
Il principio base
Non è un condono. Non cancella violazioni già accertate e non riduce imposte già dovute: ti fa pagare oggi un costo noto per chiudere in anticipo il rischio che l’Agenzia corregga il tuo reddito d’impresa o di lavoro autonomo negli anni che scegli.
Chi può usarlo
Servono tre condizioni, tutte insieme (comma 1 dell’articolo 29).
Devi essere soggetto agli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale: la «pagella» da 1 a 10 che l’Agenzia assegna ogni anno a imprese e professionisti in base ai dati dichiarati. Restano fuori i forfetari e chi, per il tipo di attività, non ha gli ISA.
Devi rinnovare l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027, nei termini di legge. La norma parla di rinnovo: è pensata per chi aveva già aderito al primo biennio e prosegue, non per chi entra adesso per la prima volta.
Devi rispettare i tempi: prima aderisci al concordato entro il termine, poi paghi il ravvedimento secondo il calendario del 2027.
Leggi anche: Concordato preventivo 2026-2027: conviene aderire? Come fare il calcolo e la guida completa al concordato preventivo biennale.
Quali anni puoi chiudere
Puoi chiudere i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023. Il 2024 resta fuori.
Scegli anno per anno: non sei obbligato a chiuderli tutti e quattro, e puoi limitarti a quelli che ti sembrano più a rischio. Se il tuo esercizio non coincide con l’anno solare, conta il periodo in corso al 31 dicembre di ciascun anno.
Quello che hai già fatto resta valido: i ravvedimenti ordinari eseguiti prima dell’entrata in vigore della norma e quelli fatti con la definizione agevolata della legge di bilancio 2023. Per quelle somme, però, non hai diritto a rimborsi.
Su quale cifra si calcola
Non si parte da un reddito più alto contestato dall’Agenzia. Si parte dal reddito che hai già dichiarato, quello risultante all’entrata in vigore della norma, e lo si aumenta di una percentuale «figurata», cioè stabilita dalla legge, in base al punteggio ISA che hai ottenuto in quell’anno.
L’imposta si calcola solo su questo aumento: la base imponibile, cioè la cifra su cui si applica l’aliquota, è la differenza fra il reddito dichiarato e quello aumentato. Le percentuali sono queste.
L’aumento figurato in base al punteggio ISA
- 5% con punteggio 10
- 10% con punteggio da 8 a meno di 10
- 20% con punteggio da 6 a meno di 8
- 30% con punteggio da 4 a meno di 6
- 40% con punteggio da 3 a meno di 4
- 50% con punteggio sotto 3
La logica è chiara: più basso era il tuo punteggio di affidabilità, più alto è l’aumento su cui paghi. Per l’IRAP il meccanismo è lo stesso, ma l’aumento si applica al valore della produzione netta già dichiarato.
Quanto costa il ravvedimento speciale: le aliquote
Sull’aumento così calcolato si applicano le aliquote dei commi 4 e 5, anche queste in base al punteggio ISA dell’anno.
Le aliquote per il 2022 e il 2023
Imposte sui redditi e addizionali: 10% con punteggio da 8 in su; 12% con punteggio da 6 a meno di 8; 15% con punteggio sotto 6.
IRAP: 3,9%.
Per il 2020 e il 2021, gli anni della pandemia, le stesse imposte si pagano ridotte del 30%. Si riduce l’imposta, non l’aumento su cui si calcola.
Esempio
Per il 2023 hai dichiarato un reddito d’impresa di 80.000 euro, con punteggio ISA 7.
L’aumento figurato è del 20%, cioè 16.000 euro. L’aliquota è del 12%. Imposta sostitutiva sui redditi: 1.920 euro.
Con gli stessi numeri sul 2020 pagheresti 1.920 euro meno il 30%, cioè 1.344 euro.
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Se in qualche anno non avevi il punteggio ISA
Alcuni anni, soprattutto quelli della pandemia, possono non avere un punteggio ISA perché eri escluso dalla «pagella». Il comma 7 dell’articolo 29 prevede per questi casi un percorso apposito.
Vale se hai ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, non determini il reddito con il regime forfetario e in uno o più anni fra il 2020 e il 2023 hai dichiarato una di queste situazioni:
- una causa di esclusione dagli ISA legata alla pandemia;
- un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- l’esercizio di due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, quando i ricavi delle attività diverse da quella principale superano il 30% del totale.
Il calcolo per questi anni
Aumento del 25% sul reddito dichiarato, con aliquota del 12,5%. Per l’IRAP, aumento del 25% sul valore della produzione netta, con aliquota del 3,9%.
Le imposte così calcolate sono ridotte del 30%, tranne nel caso delle due o più attività, dove la riduzione non si applica.
Con 80.000 euro di reddito dichiarato l’aumento è di 20.000 euro, l’imposta di 2.500 euro e, dopo la riduzione, paghi 1.750 euro.
Il minimo: 1.000 euro per ogni anno
Prima di fare i conti, tieni presente una soglia: per ciascun anno che chiudi, l’imposta sostitutiva sui redditi non può essere inferiore a 1.000 euro.
La soglia vale solo per le imposte sui redditi e le addizionali, non per l’IRAP.
Riguarda soprattutto chi ha dichiarato redditi contenuti con punteggi ISA alti: l’imposta calcolata starebbe sotto il minimo. In quel caso il costo per ogni anno è fisso, ed è su quella cifra che va confrontato il rischio reale di un accertamento.
Quando e come si versa
Puoi pagare in un’unica soluzione fra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con gli interessi al tasso legale a partire dal 16 marzo 2027.
Se rateizzi, per ogni anno il ravvedimento si perfeziona, cioè diventa definitivo, solo quando hai pagato tutte le rate. C’è però una tolleranza: se paghi in ritardo una rata diversa dalla prima, ma entro la scadenza della rata successiva, non perdi il beneficio.
Attenzione
Se decadi dalla rateazione, cioè perdi il diritto a pagare a rate, le somme già versate non ti vengono restituite. Perdi la protezione per quell’anno e il costo già pagato resta a tuo carico.
Se il reddito è prodotto in forma associata e viene attribuito ai soci o agli associati per trasparenza, l’imposta sostitutiva può pagarla direttamente la società o l’associazione al posto dei singoli. Tempi e modalità per comunicare la scelta sono affidati a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Un dettaglio che conta per il 2027
Il comma 20 dell’articolo 29 riporta la stessa disciplina nell’articolo 365-bis del nuovo Testo unico su adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141). Siccome il pagamento cade nel 2027, quando il Testo unico sarà già operativo, negli atti andranno citati i riferimenti del nuovo testo. Nella sostanza non cambia niente.
Cosa ottieni in cambio
Quando hai pagato tutto in un’unica soluzione, oppure mentre paghi regolarmente le rate, per gli anni chiusi l’Agenzia non può più fare rettifiche, cioè correggere il reddito d’impresa o di lavoro autonomo che hai dichiarato con gli accertamenti dell’articolo 39 del d.P.R. n. 600/1973. Lo stesso vale per le rettifiche IVA dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972.
Attenzione però al perimetro esatto: la protezione copre queste rettifiche sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo e quelle IVA collegate. I controlli che partono da presupposti diversi restano possibili.
Leggi anche: Accertamento per antieconomicità: i nuovi criteri di prova, per capire su quali basi l’Agenzia costruisce le rettifiche da cui il ravvedimento ti protegge.
Le quattro eccezioni che fanno cadere la protezione
Il comma 13 elenca in modo chiuso i quattro casi in cui la protezione non vale.
Decadi dal concordato preventivo biennale (articolo 22 del decreto che lo regola). Il ravvedimento dipende dal concordato: se cade il concordato, cade anche la protezione.
Ricevi una misura cautelare, personale o reale (come un sequestro), oppure un rinvio a giudizio per uno dei reati tributari del D.Lgs. n. 74/2000 commessi fra il 2020 e il 2023. La norma esclude espressamente alcuni reati: quelli degli articoli 4 (dichiarazione infedele), 10-bis e 10-ter (omessi versamenti di ritenute e IVA) e 10-quater, comma 1 (compensazione di crediti non spettanti), il falso in bilancio (art. 2621 c.c.) e i reati degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale (riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio).
Non completi il ravvedimento perché decadi dalla rateazione.
Hai dichiarato una causa di esclusione dagli ISA non vera, fra quelle che danno accesso al percorso speciale visto sopra.
Un limite importante
Nei casi penali e in quello della rata non pagata, la protezione cade solo per l’anno interessato. Gli altri anni chiusi regolarmente restano protetti. I pagamenti già fatti restano validi, ma non vengono rimborsati.
La prima cosa da controllare: nessun controllo già avviato
C’è una condizione che viene prima di tutte le altre, e va verificata prima di fare qualsiasi conto.
Il ravvedimento non si perfeziona se paghi (in un’unica soluzione o la prima rata) dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione, cioè il verbale che chiude una verifica fiscale; uno schema di atto di accertamento, cioè la bozza che l’Agenzia deve mandarti prima dell’atto definitivo (art. 6-bis dello Statuto del contribuente); oppure un atto di recupero di crediti inesistenti.
Il principio è semplice: lo strumento premia chi si muove da solo, prima. Quando il controllo è già partito, non funziona più. Se hai una verifica in corso o hai ricevuto uno schema d’atto, controlla la tua posizione prima di programmare il pagamento.
Il contrappeso: i termini di accertamento si allungano
Questo è il punto che molte presentazioni lasciano in secondo piano, e che invece pesa sulla decisione.
Il comma 17 stabilisce che, se rinnovi il concordato e chiudi con il ravvedimento speciale uno o più anni fra il 2020 e il 2023, per quegli anni l’Agenzia ha tempo per accertare fino al 31 dicembre 2029.
In ogni caso, quindi anche se rinnovi senza fare il ravvedimento, i termini di accertamento che scadrebbero il 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027.
Come leggere il dato
Proroga e protezione convivono: finché il ravvedimento regge, l’Agenzia non può correggere il reddito d’impresa o di lavoro autonomo di quegli anni. La proroga conta proprio se la protezione cade, perché allunga il tempo in cui l’Agenzia può intervenire.
Come decidere se ti conviene
Per capire se il ravvedimento conviene servono i numeri della tua posizione. Questi i passaggi.
Primo. Verifica se puoi accedere. Sei soggetto agli ISA, rinnovi il concordato entro il 31 ottobre 2026, non hai ricevuto atti che bloccano il ravvedimento.
Secondo. Fai i conti anno per anno. Recupera punteggio ISA e reddito dichiarato di ogni anno, applica aumento e aliquota, verifica la riduzione del 30% per il 2020 e il 2021 e il minimo di 1.000 euro.
Terzo. Scegli gli anni. Ha senso chiudere quelli che presentano punti deboli e lasciare fuori quelli solidi.
Quarto. Misura il rischio reale. Confronta il costo del ravvedimento speciale con la probabilità e l’importo di una possibile rettifica, ricordando che la protezione copre le rettifiche dell’articolo 39 e non ogni possibile contestazione.
Quinto. Metti in conto la proroga al 2029. È il prezzo implicito dell’operazione e va messo nel confronto.
Sesto. Prepara la liquidità. Il pagamento cade fra gennaio e marzo 2027 e si somma alle altre scadenze di quel periodo.
La firma che conta
Questa scelta incrocia materie che non si possono separare: la convenienza fiscale del concordato, la tenuta dei dati che hai dichiarato, le sanzioni e, nei casi del comma 13, il penale tributario. Per valutarla bene servono insieme le competenze dell’avvocato tributarista e del dottore commercialista, perché il calcolo di convenienza e l’analisi del rischio di contestazione vanno costruiti insieme.
Lo Studio affianca imprese e professionisti nel calcolare il costo anno per anno, nello scegliere gli anni da chiudere e nel verificare in anticipo le cause che bloccano il ravvedimento. Per una valutazione riservata: info@strategiefiscali.it
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Domande frequenti
Posso usare il ravvedimento speciale senza rinnovare il concordato?
No. Rinnovare l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 è la condizione per accedere, prevista dal comma 1 dell’articolo 29.
Devo chiudere tutti e quattro gli anni?
No. Scegli anno per anno: puoi chiuderne anche uno solo fra il 2020 e il 2023.
Il 2024 è compreso?
No. La norma riguarda solo i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.
Cosa succede se salto una rata?
Se paghi una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva, non perdi la rateazione. Se invece decadi, l’effetto riguarda solo l’anno interessato e le somme già versate non ti vengono restituite.
Pagando sono protetto da qualsiasi accertamento?
No. La protezione riguarda le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’articolo 39 del d.P.R. n. 600/1973 e quelle IVA dell’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972. E cade nei quattro casi del comma 13.
Ho già fatto un ravvedimento ordinario su quegli anni: cosa succede?
Resta valido insieme alla nuova definizione. La norma lo dice espressamente e non prevede rimborsi.
Devi decidere entro il 31 ottobre se rinnovare il concordato?
Ricostruiamo anno per anno quanto ti costerebbe il ravvedimento, verifichiamo che non ci siano cause che lo bloccano e mettiamo il costo a confronto con il rischio reale di un accertamento. Così decidi con i numeri davanti.
La prima consulenza è orientativa e riservata. Nessun impegno, solo chiarezza.
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Riferimenti normativi: art. 29 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; artt. 6 e seguenti e art. 22 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50; art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; artt. 39, 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 54 e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; artt. 5, 54, 73, 85, 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 3 e 6-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212.
Ulteriori riferimenti: art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29 dicembre 2022, n. 197; D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 2621 del codice civile; artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. Prassi: Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.






