Trust e pianificazione fiscale: dove nasce il risparmio d’imposta legittimo
PIANIFICAZIONE FISCALE · PATRIMONIO

Trust e pianificazione fiscale: dove nasce il risparmio d’imposta legittimo

Il trust protegge il patrimonio. Costruito con criterio, riduce anche il carico fiscale su donazioni, successione e redditi, entro un perimetro che la legge riconosce e che l’Agenzia delle Entrate presidia con attenzione

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Strategie Fiscali · Settembre 2026

Nella percezione comune il trust serve a difendere: lo si istituisce per mettere al riparo la casa, l’azienda, i risparmi da creditori e imprevisti. Questa lettura coglie una parte sola dello strumento. Il trust incide anche sul carico fiscale del patrimonio familiare, e in alcune situazioni l’incidenza si misura in centinaia di migliaia di euro. Il vantaggio è lecito quando discende dall’applicazione ordinaria delle regole; diventa contestabile quando la struttura resta sulla carta e il disponente continua a comportarsi come proprietario. In questa guida trovi le quattro leve che generano il risparmio, quanto valgono in cifre, la leva che il legislatore ha chiuso alla fine del 2024 e i confini oltre i quali l’operazione viene riqualificata.

1. Trust e pianificazione fiscale: che cosa cambia sul piano delle imposte

Il trust separa un patrimonio dalla sfera personale di chi lo ha costruito e lo affida a un soggetto, il trustee, che lo amministra secondo le regole scritte nell’atto istitutivo e nell’interesse dei beneficiari. La struttura giuridica dello strumento e le sue funzioni di tutela le abbiamo esaminate nella guida su che cos’è il trust e come funziona: qui il tema è un altro, cioè che cosa cambia nel conto delle imposte.

Il punto di partenza di ogni ragionamento su trust e pianificazione fiscale è che l’ordinamento italiano tratta lo stesso patrimonio in modo diverso a seconda di chi lo detiene, del titolo per cui vi è arrivato e del momento in cui si sposta. Un pacchetto di quote societarie che passa direttamente dal padre ai figli sconta un prelievo; lo stesso pacchetto che entra in un trust segue tempi e criteri differenti. Su questa differenza si costruisce la pianificazione.

Il quadro di riferimento è cambiato in modo sostanziale con il decreto legislativo n. 139 del 2024, che ha introdotto nel testo unico sulle successioni e donazioni l’articolo 4-bis, dedicato ai trust e agli altri vincoli di destinazione. Le regole valgono dal 1° gennaio 2025 e si applicano anche ai trust già istituiti a quella data.

2. Il perimetro del lecito

Prima delle cifre serve il confine, perché senza confine ogni calcolo di risparmio è un esercizio teorico.

L’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente definisce abusive le operazioni prive di sostanza economica che realizzano vantaggi fiscali indebiti. Lo stesso articolo, al comma 4, afferma un principio che vale come regola di comportamento: «resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Al comma 3 esclude l’abuso per le operazioni sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali. Scegliere il trust per governare un passaggio generazionale, per tutelare un familiare fragile o per separare il rischio d’impresa dal patrimonio della famiglia rientra in pieno in questo spazio. Il tema del risparmio d’imposta lecito ruota tutto intorno a questa distinzione.

Accanto all’abuso opera una norma diversa e più insidiosa: l’articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente all’Ufficio di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando risulta che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Qui non si discute di ragioni economiche: si contesta che il trust, come entità autonoma, non esista davvero. È la contestazione che colpisce la maggior parte dei trust familiari mal costruiti, e ne parliamo nella sezione 8.

3. Prima leva: scegliere quando pagare l’imposta

La regola introdotta dall’articolo 4-bis è questa: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, non al momento in cui il disponente li conferisce in trust. L’atto di dotazione resta neutro e sconta le imposte in misura fissa, come ha confermato anche la Corte di cassazione nella pronuncia che abbiamo commentato a proposito della tassazione del trust in uscita. Franchigie e aliquote si misurano sul rapporto tra disponente e beneficiario: 4 per cento oltre il milione di euro a testa per coniuge e parenti in linea retta, 6 per cento oltre centomila euro per fratelli e sorelle, 6 per cento senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, 8 per cento per tutti gli altri.

Il comma 3 aggiunge una facoltà che vale la pena leggere due volte: disponente o trustee possono optare per il versamento dell’imposta già al momento del conferimento. In quel caso base imponibile, aliquote e franchigie si cristallizzano sul valore di allora, e i successivi trasferimenti a favore di quel beneficiario non scontano ulteriore imposta.

Il calcolo, con numeri

Conferisci in trust immobili e strumenti finanziari per 4 milioni di euro, beneficiari i due figli. Con l’opzione paghi oggi: 4.000.000 meno 2.000.000 di franchigie, imponibile 2.000.000, imposta al 4 per cento pari a 80.000 euro. Fra quindici anni quel patrimonio vale 7 milioni e viene attribuito ai figli: nessuna imposta ulteriore. Senza opzione, l’imposta si calcola al momento dell’uscita su 7.000.000 meno 2.000.000, cioè 200.000 euro. La scelta anticipata vale 120.000 euro di differenza, che crescono se nel frattempo le aliquote vengono ritoccate verso l’alto.

L’opzione ha due controindicazioni da conoscere prima di esercitarla. L’imposta versata in anticipo non viene restituita se l’attribuzione poi non si realizza, quindi conviene su patrimoni destinati con certezza a una platea definita di beneficiari. E quando i beneficiari non sono individuabili al momento del conferimento si applica l’aliquota massima senza franchigie, il che ribalta la convenienza. La scelta va fatta con il valore in mano e con l’orizzonte del patrimonio davanti.

4. Seconda leva: azienda e partecipazioni senza imposta

L’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico esclude dall’imposta i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni. Per le partecipazioni in società di capitali l’esenzione opera quando il trasferimento consente di acquisire o integrare il controllo e i beneficiari si impegnano a mantenerlo per almeno cinque anni, con dichiarazione resa nell’atto. Il mancato rispetto dell’impegno comporta il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre a sanzione e interessi.

Su una holding di famiglia valutata 6 milioni con due figli, la differenza tra applicare o non applicare l’esenzione è di 160.000 euro: 4.000.000 di imponibile al 4 per cento contro zero.

La donazione diretta produce lo stesso effetto sull’imposta, quindi il vantaggio del trust sta altrove ed è di natura organizzativa. Con la donazione consegni ai figli, oggi, il controllo della società. Con il trust ottieni il medesimo trattamento e lasci la governance in capo al trustee, secondo regole che hai scritto tu: chi vota, chi decide sulle operazioni straordinarie, a quali condizioni i beneficiari subentrano, che cosa accade se uno di loro esce dall’impresa. È la ragione per cui uno schema di holding familiare senza trust si rivela spesso più fragile di quanto sembri.

5. Terza leva: un passaggio impositivo invece di due

Il patrimonio di famiglia percorre di norma due passaggi generazionali e ne paga due. Il trust consente di programmare l’attribuzione finale direttamente ai nipoti, con un solo momento impositivo.

Il confronto tra i due percorsi

Patrimonio di 5 milioni, un figlio, due nipoti, valore stabile nel tempo. Percorso ordinario: prima successione al figlio, imponibile 4.000.000 e imposta di 160.000 euro; seconda successione ai due nipoti, imponibile 3.000.000 e imposta di 120.000 euro. Totale 280.000 euro. Con un trust che individua come beneficiari finali i nipoti: 5.000.000 meno 2.000.000 di franchigie, imposta di 120.000 euro una sola volta. Il risparmio è di 160.000 euro.

Perché il risultato regga, il patrimonio deve restare nel trust per tutta la durata programmata e il figlio deve trarne, al più, i redditi che l’atto gli attribuisce. Un trust che salta un passaggio generazionale sulla carta e nei fatti trasferisce tutto al figlio dopo tre anni non è un trust: è una donazione con un passaggio in più, e viene trattata come tale.

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6. Quarta leva: come vengono tassati i redditi

Finché i beni restano nel trust producono reddito, e il regime dipende da due variabili che vanno decise in sede di redazione dell’atto.

La prima riguarda i beneficiari. Se l’atto individua beneficiari titolari di un diritto attuale a percepire il reddito, l’articolo 73, comma 2, del TUIR impone l’imputazione per trasparenza: ciascuno dichiara la sua quota come reddito di capitale, a prescindere dall’effettiva percezione. Se invece l’attribuzione dipende da valutazioni discrezionali del trustee, il trust è opaco e sconta l’imposta in proprio; le somme che in seguito arrivano ai beneficiari, per i trust residenti, non subiscono un secondo prelievo.

La seconda variabile riguarda la natura dell’attività. Un trust che esercita in via principale attività commerciale rientra tra gli enti commerciali: i dividendi concorrono al reddito per il 5 per cento, con un prelievo effettivo dell’1,2 per cento, e le plusvalenze su partecipazioni possono accedere alla participation exemption. Un trust non commerciale sconta invece la tassazione integrale degli utili percepiti, con IRES al 24 per cento. Il confronto con il 26 per cento che grava sulla persona fisica resta favorevole al trust in entrambe le configurazioni, con distanze molto diverse: abbiamo sviluppato il tema nell’analisi sul trust come holding dinamica.

Su flussi di dividendi rilevanti la scelta tra le due configurazioni sposta cifre significative, e va calibrata insieme alla struttura societaria a monte. Un errore frequente consiste nel decidere la natura del trust dopo averlo istituito, quando le attività sono già state conferite e la qualificazione è ormai determinata dai fatti.

7. La leva che non esiste più: le plusvalenze immobiliari

Per anni ha circolato uno schema apparentemente elegante. Il proprietario di un terreno edificabile acquistato a poco lo conferiva in trust, o lo donava ai figli, dichiarando il valore corrente; il trustee o i donatari lo rivendevano poco dopo, e la plusvalenza tassabile risultava minima perché il costo fiscale era stato allineato al valore dichiarato nell’atto gratuito.

L’Agenzia contestava questi schemi come interposizione, con esiti alterni. Nella sentenza n. 26947 del 26 novembre 2020 la Corte di cassazione ha dato ragione ai contribuenti in un caso di donazione di terreni ai figli seguita dalla vendita a terzi nel giro di pochi mesi: la sequenza in sé, ha osservato la Corte, non basta, perché i donatari avevano venduto a un prezzo superiore al valore ricevuto, avevano dichiarato la relativa plusvalenza e mancavano indizi di segno contrario, quali il versamento di acconti al donante o la partecipazione di quest’ultimo alle trattative.

Attenzione: la norma è cambiata

Il decreto legislativo n. 192 del 2024 ha riscritto l’articolo 68 del TUIR. Oggi, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni e degli altri costi inerenti. La stessa regola vale per i fabbricati. La nuova disciplina si applica alle cessioni effettuate a partire dall’entrata in vigore del decreto. Il passaggio a titolo gratuito, quindi, non genera più alcun innalzamento del costo fiscale e lo schema descritto sopra ha smesso di produrre il risparmio che lo motivava.

Vale la pena tenerne conto per due ragioni. La prima è pratica: chi sta valutando un’operazione impostata su quella logica deve rifare i conti, perché il beneficio atteso non c’è più. La seconda riguarda il metodo: le leve fiscali costruite su una singola disposizione hanno una vita limitata, mentre quelle radicate nella struttura del patrimonio, come le tre precedenti, resistono ai cambi di normativa.

8. Quando il trust viene disconosciuto

Il rischio maggiore non riguarda il quanto, riguarda il se. Quando l’Ufficio qualifica il trust come interposto, l’intera costruzione perde efficacia fiscale: i redditi tornano al disponente e vengono tassati con le sue aliquote.

Il caso più noto in materia di dividendi lo illustra bene. Un imprenditore istituisce un trust autodichiarato, in cui riveste al tempo stesso i ruoli di disponente, trustee e beneficiario, e vi colloca la partecipazione nella propria società. La società distribuisce al trust un dividendo di circa 1,9 milioni di euro, assoggettato al regime allora previsto per gli enti. L’Agenzia contesta l’interposizione, imputa il dividendo alla persona fisica e chiede circa 300.000 euro di IRPEF oltre alle sanzioni. I giudici tributari di Trento hanno respinto il ricorso in entrambi i gradi, nel 2015 e nel 2019.

Gli indici che fanno scattare la contestazione

Secondo i criteri elaborati dall’Agenzia nella circolare n. 61/E del 2010 e ripresi nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, il trust si considera interposto quando ricorrono situazioni come queste:

• il disponente coincide con il trustee e con il beneficiario, o mantiene comunque il controllo dei beni;
• il potere di revocare il trust o di sostituire il trustee a piacimento resta in capo al disponente;
• il trustee opera sulla base di istruzioni vincolanti, senza autonomia effettiva;
• il disponente continua a utilizzare i beni come prima, senza corrispettivo e senza titolo;
• i conti intestati al trust sono movimentati di fatto dal disponente;
• l’atto attribuisce al guardiano poteri tali da neutralizzare le decisioni del trustee;
• il trust non tiene contabilità, non redige rendiconti e non assume decisioni documentate.

La stessa circolare precisa un effetto che spesso sfugge: alla morte del disponente di un trust interposto, i beni formalmente intestati al trust rientrano nell’attivo ereditario.

9. Come si costruisce un trust che regge

Le contestazioni descritte nascono quasi sempre dagli stessi errori, e sono evitabili in sede di progettazione. Sette punti concentrano la parte decisiva del lavoro.

Primo: spossessamento effettivo. Il disponente perde la disponibilità dei beni. Se questo non è accettabile, lo strumento adatto è un altro.
Secondo: trustee autonomo. La coincidenza tra disponente, trustee e beneficiario è il primo indice di interposizione; il trust autodichiarato regge solo in contesti circoscritti e va valutato con prudenza.
Terzo: poteri del guardiano proporzionati. Il controllo sulle scelte del trustee è legittimo, il comando no.
Quarto: ragioni extrafiscali documentate. Passaggio generazionale, tutela di un familiare fragile, continuità dell’impresa, separazione tra rischio d’impresa e patrimonio familiare: vanno scritte nell’atto e coerenti con la storia della famiglia.
Quinto: amministrazione reale. Conti intestati al trust, rendiconti annuali, decisioni verbalizzate, spese sostenute dal trust.
Sesto: adempimenti in ordine. Codice fiscale, dichiarazione dei redditi, obblighi di monitoraggio, iscrizione nel registro dei titolari effettivi.
Settimo: coerenza nel tempo. Un atto impeccabile e una gestione che lo contraddice producono lo stesso esito di un atto mal scritto.

10. Quando il trust non conviene

Ci sono situazioni in cui il consiglio corretto è di lasciar perdere.

Quando il patrimonio si colloca sotto le franchigie, il beneficio fiscale è nullo e i costi di istituzione e gestione restano. Quando i debiti sono già maturati, il trust espone all’azione revocatoria e, sul fronte tributario, a contestazioni ben più gravi: il trasferimento di beni per sottrarsi al pagamento delle imposte ha rilevanza penale, e la difesa è molto più difficile di quanto immagini chi si affida a un modello scaricato da internet. Quando l’imprenditore non è disposto a cedere il controllo, il trust nasce già interposto. Quando l’orizzonte è breve, il rapporto tra costi e vantaggi non torna.

La verifica preliminare, del resto, è la stessa che si conduce su ogni struttura patrimoniale: prima si misura il beneficio atteso su un orizzonte realistico, poi si confrontano i costi, infine si valuta la tenuta della struttura davanti a una contestazione. Le operazioni che superano i tre esami sono quelle che vale la pena impostare.

Domande frequenti

Il trust fa risparmiare l’imposta di successione?
Non la elimina. Consente di scegliere il momento in cui applicarla, di cristallizzare valori e franchigie con l’opzione anticipata e di programmare un solo passaggio impositivo dove il percorso ordinario ne prevede due. Su patrimoni destinati a durare oltre una generazione, la differenza si misura in centinaia di migliaia di euro.

Posso essere trustee del mio trust?
La legge non lo vieta, ma il cumulo dei ruoli è il primo elemento che l’Agenzia valorizza per sostenere l’interposizione. Nella maggior parte dei trust familiari conviene affidare l’incarico a un soggetto terzo e riservare al disponente, semmai, la nomina di un guardiano con poteri definiti.

Conviene pagare subito l’imposta di donazione?
Conviene quando i beneficiari sono individuati, il patrimonio è destinato ad apprezzarsi e la sua attribuzione è ragionevolmente certa. Non conviene quando i beneficiari non sono determinabili, perché in quel caso si applica l’aliquota massima senza franchigie, e va ponderata quando il patrimonio potrebbe ridursi, dato che l’imposta versata non si recupera.

Il trust protegge dai debiti fiscali già in essere?
No. La segregazione opera verso il futuro. Costituire un trust quando la posizione debitoria è già sorta espone all’azione revocatoria e, nei casi più seri, a contestazioni di natura penale.

Un trust estero è più conveniente?
Dipende dal patrimonio e dalla residenza dei beneficiari, e va valutato conoscendo le presunzioni di residenza fiscale previste per i trust e gli obblighi di monitoraggio. La scelta della giurisdizione risponde a ragioni di disciplina civilistica e di affidabilità del trustee prima che a ragioni fiscali.

Il trust resta uno degli strumenti più efficaci a disposizione di chi ha costruito un patrimonio e vuole decidere come trasferirlo. La sua efficacia dipende però da come viene scritto e da come viene gestito nei dieci anni successivi, molto più che dalla scelta di istituirlo. Un trust progettato sulla situazione reale della famiglia produce risparmi documentabili e regge a una verifica; un trust copiato da un modello produce un accertamento.

La firma che conta

Questo articolo è scritto da un Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista che progetta e istituisce trust per imprenditori e famiglie. Un trust regge quando l’atto, la governance e la fiscalità sono costruiti insieme fin dall’origine, con la contestazione di interposizione già messa in conto.

Stai valutando un trust per il tuo patrimonio o per la tua azienda?

Analizziamo la composizione del patrimonio, calcoliamo il beneficio fiscale atteso nelle diverse configurazioni, verifichiamo la convenienza dell’opzione anticipata e progettiamo l’atto in modo che regga a una contestazione di interposizione.

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L’autore

Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Gestori della Crisi d’Impresa e all’Elenco degli Esperti nella Composizione Negoziata della Crisi. Managing Partner di Carta & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di tax advisory, contenzioso tributario, ristrutturazione del debito e operazioni straordinarie per PMI e imprenditori.

Nota: il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce parere professionale. Per una consulenza personalizzata, contattare un professionista qualificato. Riferimenti essenziali: artt. 3, comma 4-ter, 4-bis, 7 e 56 del D.Lgs. n. 346/1990, come modificati dal D.Lgs. n. 139/2024; artt. 67, 68 e 73 del D.P.R. n. 917/1986, come modificati dal D.Lgs. n. 192/2024; art. 10-bis della legge n. 212/2000; art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973; Agenzia delle Entrate, circolari n. 61/E del 27 dicembre 2010 e n. 34/E del 20 ottobre 2022; Corte di cassazione, sentenza n. 26947 del 26 novembre 2020.

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