Criptovalute, la guida completa su come tutelarsi da rischi fiscali e penali
CRIPTO-ATTIVITÀ · GUIDA 2026

Criptovalute, la guida completa su come tutelarsi da rischi fiscali e penali

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Strategie Fiscali · Ottobre 2026

Chi ha guadagnato con le criptovalute e non lo ha dichiarato tende a immaginare, al peggio, una sanzione amministrativa. La realtà è diversa. Una sentenza della Corte di cassazione depositata il 16 luglio 2026 ha confermato che il risparmio d’imposta derivante dall’evasione è a tutti gli effetti un provento illecito, e che spostarlo o convertirlo può integrare il reato di autoriciclaggio. Con conseguenze che vanno ben oltre l’imposta non versata: nel caso deciso il sequestro ha raggiunto anche l’abitazione intestata alla moglie. Questa guida spiega quanto si paga oggi, quando si entra nel penale e come si rimedia.

Punti chiave

  • Sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva è salita dal 26 al 33 per cento.
  • La soglia di esenzione di 2.000 euro non esiste più: si dichiara dal primo euro.
  • Gli obblighi sono due e indipendenti: la tassazione delle plusvalenze e il monitoraggio nel quadro RW.
  • L’omessa dichiarazione diventa reato quando l’imposta evasa supera 50.000 euro per singola imposta.
  • Convertire, trasferire o reinvestire il risparmio d’imposta può integrare l’autoriciclaggio, con un profitto confiscabile autonomo e più ampio dell’imposta.
  • Sostenere che prima del 2023 le cripto non andassero dichiarate non è una difesa.

1. Che cosa rischia chi ha criptovalute non dichiarate

Il caso deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 26731 del 16 luglio 2026 è istruttivo proprio perché non riguarda un’organizzazione criminale, ma un investitore privato.

Dalle indagini era emersa un’attività di trading che aveva prodotto plusvalenze per 586.638 euro, con un’imposta dovuta e non versata di 152.525 euro. A questo si erano aggiunti l’utilizzo di un servizio di mixing per rendere non tracciabili i trasferimenti, la conversione di parte delle criptovalute in euro, il passaggio delle somme su conti intestati alla moglie e l’acquisto di un immobile a lei intestato.

Il risultato non è stato un avviso di accertamento. È stato un sequestro preventivo che ha raggiunto le disponibilità e anche l’abitazione, per un vantaggio patrimoniale quantificato in 360.376 euro, cifra superiore all’imposta evasa.

Il punto da capire

Le contestazioni erano tre, non una: omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Si sommano, e ciascuna ha un proprio profitto confiscabile. Chi ragiona solo in termini di «quanto avrei dovuto pagare» sottovaluta largamente l’esposizione.

2. Quanto si paga oggi: le aliquote dopo le ultime manovre

Prima di parlare di rischi conviene fissare il costo dell’adempimento, perché è cambiato due volte in due anni.

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività rientrano nei redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, inserita dalla legge n. 197 del 2022.

Periodo Aliquota Soglia di esenzione
fino al 2024 26 per cento 2.000 euro (come franchigia)
2025 26 per cento nessuna
dal 1° gennaio 2026 33 per cento nessuna

L’aumento al 33 per cento discende dal comma 24 dell’art. 1 della legge n. 207 del 2024, mentre il comma 25 della stessa legge ha soppresso la soglia dei 2.000 euro. Per il 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quei 2.000 euro operavano come franchigia e non come soglia: su plusvalenze per 2.500 euro la base imponibile era di 500 euro, non dell’intero importo.

Una deroga introdotta dalla manovra 2026

Per i token di moneta elettronica denominati in euro l’aliquota resta al 26 per cento, e la semplice conversione fra euro e token di questo tipo non genera plusvalenza né minusvalenza. Restano invece al 33 per cento le conversioni di token non denominati in euro verso token in euro.

3. I due obblighi che vanno tenuti distinti

Un errore molto diffuso consiste nel ritenere che, in assenza di vendite, non ci sia nulla da fare. Gli obblighi sono due e viaggiano su binari separati.

La tassazione. Riguarda le plusvalenze e gli altri proventi realizzati. Se non hai venduto né permutato, in linea di principio non c’è imponibile.

Il monitoraggio. Riguarda la detenzione. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione anche quando non hanno prodotto alcun reddito, perché l’obbligo nasce dal possesso e non dal guadagno.

Dove nascono i guai

La maggior parte delle posizioni irregolari non deriva da una volontà di evadere, ma dall’aver ignorato il secondo obbligo. Chi ha comprato e tenuto, convinto di non dover dichiarare nulla fino alla vendita, ha comunque una dichiarazione incompleta per ogni anno di possesso.

Leggi anche: se le criptovalute sono intestate a una società e non a te come persona fisica, il problema si sposta sul bilancio e sulle variazioni in dichiarazione: vedi criptovalute in azienda e rischio fiscale.

4. Quando si entra nel penale: le soglie

La differenza fra una sanzione amministrativa e un procedimento penale sta in un numero.

L’omessa dichiarazione è punita con la reclusione da due a cinque anni quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro con riferimento a una singola imposta. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza: è una finestra che vale la pena ricordare.

Con un’aliquota del 33 per cento, quella soglia viene raggiunta con plusvalenze di poco superiori a 150.000 euro. Non si tratta di cifre riservate ai grandi operatori: un portafoglio costruito negli anni e liquidato in un’unica annualità ci arriva senza difficoltà.

Il calcolo che conviene fare subito

Per ciascun anno non dichiarato: ricostruisci le plusvalenze realizzate, applica l’aliquota del periodo e verifica se l’imposta supera i 50.000 euro. È questa verifica, e non la dimensione del portafoglio, a dirti su quale terreno ti trovi.

5. Spostare i beni per non far pagare il Fisco

Il secondo reato contestato nel caso in esame è la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. Punisce chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, al fine di rendere inefficace la riscossione, per imposte, sanzioni e interessi superiori a 50.000 euro.

Due precisazioni rendono questa fattispecie molto più insidiosa di quanto sembri.

Non serve una cartella. È un reato di pericolo: non occorre che una procedura di riscossione sia già in corso. Basta che la condotta sia idonea, valutata in anticipo, a rendere inefficace il recupero. Spostare i beni quando è iniziata una verifica è già sufficiente.

Non serve una simulazione. Hanno natura fraudolenta anche gli atti che trasferiscono realmente il bene, quando siano accompagnati da elementi di inganno o artificio. La vendita vera, ma costruita per svuotare il patrimonio, rientra nella norma.

6. L’autoriciclaggio: il passaggio che quasi nessuno considera

È qui che la vicenda cambia scala, ed è il profilo meno conosciuto.

L’art. 648-ter.1 del codice penale punisce con la reclusione da due a otto anni chi, avendo commesso un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che ne provengono, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza.

La Cassazione ha affermato un principio dalle conseguenze molto ampie: il risparmio di spesa derivante dall’evasione fiscale è utilità proveniente da delitto. Tradotto: l’imposta che non hai versato è, ai fini di questa norma, denaro di provenienza illecita.

Ne discende che il reinvestimento di quelle somme, la loro conversione o il loro trasferimento, quando siano accompagnati da modalità che rendono difficile risalirne all’origine, costituiscono un reato autonomo e ulteriore rispetto a quello tributario.

Perché conta sul piano economico

Il profitto dell’autoriciclaggio non coincide con l’imposta evasa: comprende il risultato dell’impiego di quelle somme. Nel caso deciso il sequestro riguardava 360.376 euro a fronte di 152.525 euro di imposta. In pratica, il guadagno prodotto dal denaro non versato viene aggredito insieme al denaro stesso.

7. Che cosa non protegge

Le difese più ricorrenti sono state tutte esaminate e respinte. Vale la pena elencarle, perché circolano con una certa insistenza.

«Le operazioni erano tracciabili.» La Corte ha ribadito che è irrilevante: ricorre comunque un ostacolo all’individuazione del compendio illecito. La tracciabilità tecnica di una blockchain non esclude il reato.

«Ho usato un servizio di mixing, ma solo per riservatezza.» Il mixing è stato valorizzato come l’elemento che dimostra l’intenzione di recidere il collegamento fra mittente e destinatario. Lungi dal proteggere, è la prova più evidente di ciò che la norma punisce.

«I beni erano intestati a mia moglie.» Il sequestro ha raggiunto l’immobile intestato al coniuge, perché le somme impiegate per l’acquisto erano direttamente riferibili all’indagato.

«Erano per uso personale.» La legge prevede effettivamente una causa di non punibilità quando il denaro o i beni sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Ma opera soltanto se non viene compiuta alcuna operazione idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza. La clausola copre il consumo, non la trasformazione: convertire in euro e comprare un immobile è trasformazione.

8. Perché «prima del 2023 non si dichiarava» non funziona

È la tesi più diffusa fra chi ha operato negli anni passati, e si fonda su un equivoco comprensibile: la disciplina esplicita delle cripto-attività è arrivata con la legge n. 197 del 2022.

La Cassazione ha chiarito che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni speculative su bitcoin costituiscono materia imponibile anche se realizzati prima di quella riforma. La lettera c-sexies risponde a esigenze di maggior dettaglio della disciplina: prima, quelle operazioni rientravano già nella lettera c-quinquies dello stesso art. 67, dedicata agli strumenti finanziari.

La legge del 2022 non ha quindi introdotto un obbligo prima inesistente: lo ha regolato in modo più preciso, contemplando anche le minusvalenze e la permuta.

La conseguenza pratica

Nella ricostruzione della tua posizione vanno considerate tutte le annualità ancora accertabili, non soltanto quelle dal 2023 in poi. Impostare la regolarizzazione sulla sola disciplina recente lascia scoperto proprio il periodo in cui molti hanno realizzato i guadagni maggiori.

9. Perché il Fisco lo saprà comunque

Fino a ieri chi non dichiarava contava, implicitamente, sulla difficoltà dei controlli. Quel presupposto è venuto meno.

L’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2226, nota come DAC8, con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194. Da qui discende un obbligo di comunicazione a carico dei prestatori di servizi per le cripto-attività: gli exchange e gli operatori autorizzati devono trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati identificativi degli utenti e le operazioni effettuate.

Le date contano. La raccolta dei dati è partita dal 1° gennaio 2026. Il primo invio, relativo alle operazioni del 2026, va effettuato entro il 30 giugno 2027, e poi alla stessa scadenza ogni anno. Le regole operative sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026, che ha previsto una registrazione unica per i gestori e alcune ipotesi di esonero per chi già adempie in un altro Stato.

Che cosa significa in pratica

I dati delle tue operazioni del 2026 arriveranno all’Agenzia nel 2027, e saranno scambiati fra gli Stati membri. Una posizione irregolare che oggi non è emersa non resta tale per effetto del tempo: il confronto fra quei flussi e le dichiarazioni presentate è automatico. La finestra per regolarizzare spontaneamente, con sanzioni ridotte, si chiude da sola.

10. Le linee guida: come muoversi, nell’ordine giusto

Nella gestione di una posizione in cripto-attività l’ordine delle mosse pesa quanto le mosse stesse. Queste sono le regole che seguiamo nello Studio quando ci viene sottoposta una situazione da sistemare.

1. Ricostruire prima di dichiarare. Servono gli estratti di tutti gli exchange utilizzati, l’elenco dei wallet, lo storico completo delle operazioni e delle conversioni in euro. È la parte più lunga e non può essere saltata: senza una ricostruzione completa non si sa su quale terreno ci si muove.

2. Quantificare anno per anno. Plusvalenze realizzate, aliquota del periodo, imposta dovuta. Da qui si capisce quali annualità restano in ambito amministrativo e quali superano la soglia penale dei 50.000 euro.

3. Valutare il profilo penale prima di quello tributario. È la regola che viene disattesa più spesso, e la più costosa. La sequenza corretta è inversa rispetto all’istinto.

4. Non muovere nulla nel frattempo. Finché la posizione non è regolarizzata, ogni ulteriore conversione o trasferimento rischia di aggiungere un episodio alla contestazione invece di ridurla.

5. Recuperare anche le minusvalenze. Le perdite concorrono secondo le regole dei redditi diversi. Ricostruire solo le operazioni in guadagno significa pagare più del dovuto.

6. Coprire tutte le annualità accertabili, non soltanto quelle dal 2023 in avanti, per le ragioni viste sopra.

7. Non fermarsi alle plusvalenze. Il quadro RW va compilato anche per gli anni in cui hai soltanto detenuto, senza vendere.

8. Conservare la documentazione in forma ordinata. In caso di verifica, una ricostruzione già pronta e coerente è l’argomento difensivo più efficace, e spesso evita che la contestazione si allarghi.

9. Evitare intestazioni a familiari. Non proteggono il patrimonio e, come si è visto, vengono lette come schermatura, aggravando la posizione.

10. Muoversi prima che arrivino i flussi DAC8. La regolarizzazione spontanea ha un costo molto inferiore a quella che segue un controllo già avviato.

L’errore da non commettere

Presentare una dichiarazione integrativa senza aver prima valutato il profilo penale significa fornire all’Amministrazione una ricostruzione completa e documentata delle annualità omesse. Lo strumento giusto esiste quasi sempre, ma va scelto dopo aver mappato il rischio, non prima.

11. Perché serve una doppia competenza

Una posizione in cripto-attività non regolarizzata vive su due piani che si influenzano a vicenda.

Sul piano tributario si tratta di ricostruire i redditi, quantificare le imposte, compilare il quadro RW, scegliere fra ravvedimento e dichiarazione integrativa, calcolare sanzioni e interessi. È lavoro da dottore commercialista.

Sul piano penale si tratta di verificare il superamento delle soglie, valutare la configurabilità dell’omessa dichiarazione, della sottrazione fraudolenta e dell’autoriciclaggio, misurare l’esposizione al sequestro e impostare la difesa. È lavoro da avvocato tributarista.

Il punto che rende necessarie entrambe le competenze

I due piani non sono separabili. Un adempimento corretto sul piano fiscale, compiuto nel momento sbagliato o senza le dovute cautele, può peggiorare la posizione penale. Allo stesso modo, una difesa impostata senza padronanza della disciplina tributaria non riesce a contestare efficacemente né la quantificazione dell’imposta né quella del profitto sequestrabile, che sono il cuore della contestazione.

È la ragione per cui una situazione di questo tipo non va affrontata da soli, né affidata a un consulente che presidi uno solo dei due versanti. Occorre un professionista che unisca l’abilitazione forense e quella di dottore commercialista, o quanto meno un presidio congiunto che ragioni in modo unitario su entrambi i fronti fin dal primo incontro.

Vale anche al contrario: il professionista che si limita a trasmettere dichiarazioni predisposte da altri non è al riparo. La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il concorso del commercialista nelle violazioni del cliente quando, incaricato anche della tenuta delle scritture, ometta di controllare la coerenza di ciò che trasmette.

Domande frequenti

Ho comprato criptovalute e non le ho mai vendute. Devo dichiararle?
Sì, nel quadro RW. L’obbligo di monitoraggio riguarda la detenzione e prescinde dal fatto che tu abbia realizzato un guadagno.

Quanto pago sulle plusvalenze realizzate quest’anno?
Il 33 per cento, senza alcuna soglia di esenzione. Fino al 2025 l’aliquota era del 26 per cento.

Se vendo e lascio i soldi sull’exchange, rischio l’autoriciclaggio?
Il reato richiede un impiego, una sostituzione o un trasferimento idonei a ostacolare l’identificazione della provenienza. La semplice permanenza delle somme non lo integra. Lo integrano le operazioni costruite per rendere difficile risalire all’origine.

Il ravvedimento operoso mi mette al riparo dal penale?
Il pagamento del debito tributario ha rilievo per alcune fattispecie e in presenza di condizioni precise, che vanno verificate caso per caso. Non è un effetto automatico, e la valutazione va fatta prima di presentare l’integrativa.

Le perdite le posso usare?
Le minusvalenze su cripto-attività sono deducibili secondo le regole dei redditi diversi. È una delle ragioni per cui conviene ricostruire tutte le operazioni e non solo quelle in guadagno.

Ho intestato il conto a un familiare. Serve a qualcosa?
No, e peggiora la posizione. Nel caso deciso dalla Cassazione il sequestro ha raggiunto l’immobile intestato al coniuge, e l’intestazione a terzi è stata letta come schermatura.

La firma che conta

Le posizioni in cripto-attività si sistemano bene soltanto quando la ricostruzione precede la dichiarazione e la valutazione del rischio penale precede entrambe. È un lavoro che richiede, nello stesso momento, competenza tributaria e competenza penale: per questo va affidato a un professionista che riunisca l’abilitazione di avvocato e quella di dottore commercialista.

Lo Studio assiste investitori e imprese nella ricostruzione delle posizioni, nel calcolo delle imposte dovute per ciascuna annualità, nella scelta dello strumento di regolarizzazione e nella difesa in caso di verifica o di procedimento penale già avviato.

Per una valutazione riservata: info@strategiefiscali.it

Avv. Dott. Comm. Dario Carta

Riferimenti normativi: art. 67, comma 1, lettere c-quinquies) e c-sexies), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, commi 126 e 127, della L. 29 dicembre 2022, n. 197; art. 1, commi 24 e 25, della L. 30 dicembre 2024, n. 207; L. 30 dicembre 2025, n. 199; artt. 5 e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; art. 648-ter.1 del codice penale; art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Giurisprudenza: Cass. pen., sez. II, 16 luglio 2026, n. 26731; sez. III, n. 20740/2026; sez. II, n. 25348/2025, n. 4855/2022, n. 27023/2022 e n. 35260/2021; sez. III, n. 33988/2023 e n. 39079/2013.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.

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