Criptovalute in azienda e rischio fiscale: come iscriverle a bilancio senza sorprese
FISCALITÀ D’IMPRESA · CRIPTO-ATTIVITÀ

Criptovalute in azienda e rischio fiscale: come iscriverle a bilancio senza sorprese

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2026 indica come contabilizzarle e quali variazioni fiscali servono. Con tre aree ancora scoperte, dove il rischio resta a carico dell’impresa

Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Strategie Fiscali · Settembre 2026

La tua società ha comprato bitcoin per impiegare liquidità, oppure ha accettato criptovalute in pagamento da un cliente. Ora quei valori vanno iscritti in bilancio e trattati in dichiarazione, e qui iniziano i problemi: i principi contabili nazionali non dedicano alle cripto-attività alcuna disciplina specifica, mentre il TUIR contiene una regola tanto secca quanto insidiosa, che rende irrilevanti ai fini fiscali tutte le oscillazioni di valore. Con il provvedimento del 6 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha messo ordine sui punti principali. Restano tre aree scoperte, dove il rischio di contestazione ricade per intero sull’impresa. In questa guida trovi come classificarle, quali variazioni operare in dichiarazione e dove serve prudenza.

1. Un tema che riguarda molte più imprese di quanto sembri

Le criptovalute entrano nei bilanci per due strade. La prima è la gestione della tesoreria: l’impresa impiega liquidità in bitcoin, ether o altri asset digitali, come farebbe con uno strumento finanziario tradizionale. La seconda è l’attività ordinaria: il cliente paga in valuta virtuale un bene ceduto o un servizio reso, e quei valori restano nel patrimonio della società.

In entrambi i casi si apre la stessa questione: dove collocare quegli asset nello stato patrimoniale e come trattarli in dichiarazione. La risposta non è scontata, perché i principi contabili nazionali non contengono una disciplina dedicata alle cripto-attività e la norma fiscale segue una logica che si discosta da quella civilistica. Il risultato pratico è che molte imprese le stanno trattando in modo approssimativo, con un rischio che emerge in sede di controllo.

2. Da dove arrivano le nuove indicazioni

Il chiarimento nasce in un contesto specifico. L’Agenzia delle Entrate sta costruendo, con una serie di provvedimenti del direttore, il sistema di linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il cosiddetto tax control framework. Si tratta dell’infrastruttura che serve alle imprese aderenti al regime di adempimento collaborativo per ottenere la certificazione del proprio modello e accedere ai relativi effetti premiali, tra cui la riduzione dei termini di accertamento.

Con la circolare n. 6 del 6 agosto 2026 l’Agenzia ha inquadrato l’insieme di questi documenti come un vero e proprio manuale a disposizione degli operatori. Il punto che interessa anche a chi resta fuori dall’adempimento collaborativo è il seguente: quelle indicazioni valgono come prassi di carattere generale, e si inseriscono tra gli strumenti di attuazione del principio di informazione del contribuente previsto dall’art. 5 dello Statuto. In altri termini, indicano come l’Amministrazione ritiene corretto trattare la materia, e chi si discosta deve sapere che avrà l’onere di giustificare la propria scelta.

Il documento che riguarda le criptovalute è il provvedimento del 6 luglio 2026, che con i suoi allegati fornisce istruzioni sulla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

3. Immobilizzazione o rimanenza: decide la destinazione

Il primo passaggio è contabile, e condiziona tutto il resto per effetto del principio di derivazione rafforzata dell’art. 83 del TUIR: prima si stabilisce come rappresentare il fenomeno in bilancio, poi si ragiona di imposte.

Poiché manca una disciplina specifica, l’Agenzia indica di procedere per analogia, tenendo conto delle finalità e dei postulati del bilancio secondo l’OIC 11. La conclusione è che le cripto-attività presentano le caratteristiche dei beni immateriali: non sono valori monetari, perché non attribuiscono il diritto a incassare né l’obbligo di pagare importi determinati in denaro; sono prive di consistenza fisica; sono individualmente identificabili e quindi trasferibili.

Due collocazioni possibili

Se le detieni stabilmente, come investimento non a breve termine, si applica l’OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali: iscrizione al costo di acquisto, senza ammortamento, perché l’utilità del bene non si esaurisce nel tempo. Resta ferma la svalutazione secondo l’OIC 9 quando il valore di mercato, al netto dei costi di vendita, scende sotto il costo di acquisto.

Se le hai acquisite per rivenderle, si applica l’OIC 13 sulle rimanenze: rilevazione iniziale al costo e valutazione successiva al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato.

A discriminare è il criterio della destinazione dell’art. 2424-bis del codice civile: conta la volontà e la concreta possibilità di mantenere il bene nel patrimonio in modo stabile.

L’impostazione coincide con quella affermata in ambito internazionale: anche per i principi IAS/IFRS le criptovalute non rientrano né tra le disponibilità liquide né tra le attività finanziarie, e vanno ricondotte allo IAS 38 sulle attività immateriali oppure allo IAS 2 sulle rimanenze, a seconda della destinazione.

4. La regola fiscale che spiazza tutti

Definita la rappresentazione contabile, arriva la sorpresa. L’art. 110, comma 3-bis, del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

Tradotto in pratica: se a fine anno il bitcoin in bilancio vale meno di quanto l’hai pagato e iscrivi una svalutazione, quella svalutazione riduce l’utile civilistico ma non è deducibile. Vale anche il contrario, per i componenti positivi. La circolare n. 30/E del 2023 ha chiarito che il contribuente deve sterilizzare, con apposite variazioni in dichiarazione, tutti i componenti che derivino da fenomeni di valutazione o di quantificazione concernenti le cripto-attività, tanto sulle rimanenze quanto sulle rettifiche di valore delle immobilizzazioni.

La prima consulenza è orientativa e riservata. Nessun impegno, solo chiarezza.

Richiedi una consulenza gratuita →

info@strategiefiscali.it · strategiefiscali.it · Tel. 329 7413254

5. Il doppio binario e il momento del realizzo

La conseguenza è la formazione di un doppio binario tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto. Il disallineamento non è definitivo: si riassorbe quando l’operazione diventa realizzativa.

La relazione illustrativa alla legge che ha introdotto la norma lo dice con chiarezza: quando le cripto-attività sono permutate con altri beni, comprese altre cripto-attività, oppure cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre a formare il reddito del periodo. Il momento che conta, quindi, non è quello della fluttuazione del mercato ma quello dello scambio.

Da qui una raccomandazione operativa: il valore fiscale di ciascuna posizione va tracciato separatamente da quello contabile, con un prospetto extracontabile aggiornato anno per anno. Senza quel prospetto, al momento del realizzo diventa difficile ricostruire la base di calcolo, e il rischio di errore in dichiarazione cresce in modo sensibile.

6. Anche le rimanenze restano fuori

Un punto ha generato incertezze applicative e merita attenzione. Con la risposta a interpello n. 78 del 20 marzo 2025 l’Agenzia ha precisato che l’art. 110, comma 3-bis, costituisce una deroga in toto alla disciplina delle rimanenze dettata dall’art. 92 del TUIR, con irrilevanza fiscale di tutti i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività a fine esercizio.

L’impresa deve quindi sterilizzare non soltanto le rettifiche di valore, come la riduzione del valore di presumibile realizzo rispetto al costo di carico, ma anche le variazioni delle rimanenze rilevate in contabilità per effetto di acquisti e scarichi. È un’indicazione che incide sulla struttura stessa delle scritture di assestamento e che va comunicata per tempo a chi tiene la contabilità.

7. Le tre aree ancora scoperte

Qui si concentra il rischio fiscale vero, perché su questi punti manca una presa di posizione espressa.

Dove la norma non arriva

1. Crediti e debiti denominati in cripto-attività. Il D.Lgs. n. 192/2024 ha abrogato la disposizione che rendeva fiscalmente irrilevanti le valutazioni al cambio di fine esercizio di crediti e debiti in valuta. Oggi quelle oscillazioni rilevano, ma nessuno ha chiarito quale regola si applichi quando la posizione è espressa in criptovaluta.

2. Derivati con sottostante cripto. L’art. 112 del TUIR prevede che le valutazioni di fine esercizio degli strumenti finanziari derivati concorrano al reddito. L’art. 110, comma 3-bis, opera però in deroga agli articoli precedenti, e il 112 viene dopo: il coordinamento tra le due norme resta incerto.

3. Il giudizio di inerenza. Con la risposta a interpello n. 122 del 15 giugno 2026 l’Agenzia ha subordinato la rilevanza fiscale di questi componenti a una valutazione di inerenza rispetto all’attività ordinaria dell’impresa.

Sul terzo punto conviene soffermarsi, perché il precedente più vicino non è incoraggiante. In materia di contratti derivati la Corte di cassazione ha escluso, con pronunce recenti, che i derivati di natura speculativa costituiscano operazioni inerenti all’attività di imprese non bancarie o finanziarie, in mancanza di prova che lo strumento assolva a una funzione di copertura di operazioni relative all’attività svolta. Se una società manifatturiera assume posizioni speculative su criptovalute, il differenziale negativo rischia quindi di non essere deducibile per difetto di inerenza, a prescindere dalle regole di valutazione.

8. Cosa fare in concreto

Il percorso corretto passa da cinque passaggi.

Primo: qualifica la destinazione. Delibera e documenta se le cripto-attività sono detenute stabilmente o destinate alla rivendita, perché da qui discende la collocazione in bilancio e il criterio di valutazione.
Secondo: imposta il doppio binario. Predisponi un prospetto extracontabile che segua il valore fiscale di ogni posizione, distinto dal valore civilistico, con le variazioni operate anno per anno.
Terzo: verifica le variazioni in dichiarazione. Tutte le componenti valutative vanno sterilizzate, comprese le variazioni delle rimanenze da acquisti e scarichi.
Quarto: presidia i momenti realizzativi. Permute tra criptovalute e cessioni contro euro vanno tracciate con data, controvalore e valore fiscale della posizione ceduta, perché è lì che si determina l’imponibile.
Quinto: valuta con prudenza le operazioni speculative. Sui derivati e sulle posizioni prive di collegamento con l’attività ordinaria, il tema dell’inerenza va affrontato prima, non in sede di verifica. La logica è la stessa che si applica a ogni componente negativo di reddito, come abbiamo visto a proposito dei controlli dell’Amministrazione sui movimenti finanziari.

Va aggiunto un profilo che il provvedimento non tratta ma che completa il quadro: la detenzione di cripto-attività genera anche obblighi di monitoraggio e, per le persone fisiche, un regime impositivo proprio. Chi affianca al patrimonio aziendale posizioni personali dovrebbe leggere i due piani insieme, come per ogni altra forma di investimento alternativo di cui abbiamo parlato a proposito dell’oro e della tassazione delle plusvalenze.

Domande frequenti

Le criptovalute si ammortizzano?
No, se sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali. L’ammortamento presuppone un’utilità che si esaurisce nel tempo, condizione che non ricorre per questi asset. È però dovuta la svalutazione quando il valore di mercato, al netto dei costi di vendita, scende sotto il costo di acquisto.

Se svaluto il bitcoin in bilancio, deduco la perdita?
No. La svalutazione riduce l’utile civilistico ma va sterilizzata con una variazione in aumento in dichiarazione, perché l’art. 110, comma 3-bis, del TUIR esclude la rilevanza fiscale di tutti i componenti da valutazione. La perdita rileverà al momento del realizzo.

Quando pago le imposte, allora?
Nel momento realizzativo: cessione contro euro o permuta con altri beni, incluse altre criptovalute. Concorre al reddito la differenza tra il corrispettivo e il valore fiscalmente riconosciuto della posizione.

Ho accettato criptovalute in pagamento da un cliente: cambia qualcosa?
La classificazione segue sempre la destinazione che dai a quei valori. Il ricavo dell’operazione commerciale resta imponibile secondo le regole ordinarie; ciò che segue riguarda la gestione dell’asset ricevuto e le sue oscillazioni di valore.

E se opero con CFD o altri derivati su cripto?
È l’area più delicata. Il coordinamento tra le norme non è chiarito e, in ogni caso, la deducibilità dei differenziali passa dal giudizio di inerenza rispetto all’attività svolta. Per un’impresa non finanziaria la posizione va valutata caso per caso, con documentazione a supporto.

La firma che conta

Questo articolo è scritto da un Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista. Sulle cripto-attività d’impresa il profilo contabile e quello fiscale non si possono separare: classificazione in bilancio, doppio binario e gestione delle aree ancora scoperte vanno impostati insieme, perché il rischio resta interamente a carico dell’impresa.

Hai cripto-attività nel bilancio della tua società?

Verifichiamo la classificazione contabile, impostiamo il prospetto del doppio binario, controlliamo le variazioni in dichiarazione degli esercizi ancora aperti e valutiamo le posizioni più esposte, dai derivati alle operazioni prive di collegamento con l’attività ordinaria.

La prima consulenza è orientativa e riservata. Nessun impegno, solo chiarezza.

Richiedi una consulenza gratuita →

info@strategiefiscali.it · strategiefiscali.it · Tel. 329 7413254

L’autore

Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Gestori della Crisi d’Impresa e all’Elenco degli Esperti nella Composizione Negoziata della Crisi. Managing Partner di Carta & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di tax advisory, contenzioso tributario, ristrutturazione del debito e operazioni straordinarie per PMI e imprenditori.

Nota: il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce parere professionale. Per una consulenza personalizzata, contattare un professionista qualificato. Riferimenti essenziali: artt. 83, 92, 110, comma 3-bis, e 112 del D.P.R. n. 917/1986; art. 1, comma 131, della legge n. 197/2022; D.Lgs. n. 192/2024; art. 2424-bis del codice civile; principi contabili OIC 9, OIC 11, OIC 13 e OIC 24; IAS 2 e IAS 38; Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore del 6 luglio 2026, circolare n. 6 del 6 agosto 2026, circolare n. 30/E del 2023, risposte a interpello n. 78 del 20 marzo 2025 e n. 122 del 15 giugno 2026.

Vuoi sapere quanto puoi risparmiare?

Te lo diciamo in pochi click!