Fisco, controlli boom: triplicate le indagini sui conti correnti. Non farti cogliere impreparato
Una mattina arriva la PEC: l’Agenzia delle Entrate chiede conto, uno per uno, dei versamenti transitati sul conto corrente degli ultimi anni. Ogni accredito che non riesci a giustificare diventa, per legge, un ricavo non dichiarato. Nel 2025 operazioni come questa sono più che triplicate. La domanda, per ogni imprenditore, non è più se capiterà, ma se sarà pronto quando capiterà.
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta, Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista · Strategie Fiscali · Giugno 2026 · Tempo di lettura: 12 minuti
Punti chiave
- La Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto 2025 (24 giugno 2026), certifica un’accelerazione dei controlli: 223.647 verifiche ordinarie, +18% sull’anno prima.
- Le indagini sui conti correnti sono cresciute in modo marcato — più che triplicate nel numero — e la Corte invita a concentrarle sulle attività a maggior rischio.
- Sui conti opera una presunzione legale (art. 32 D.P.R. n. 600/1973): i versamenti non giustificati si presumono ricavi; per gli imprenditori anche i prelevamenti non giustificati.
- Le tutele recenti — contraddittorio preventivo (art. 6-bis Statuto) e onere della prova a carico del Fisco (art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992) — premiano solo chi arriva preparato.
- La difesa più efficace è un Tax Control Framework interno: un sistema di gestione del rischio fiscale, oggi accessibile anche alle PMI (DM 9 luglio 2025).
- La minimizzazione reale del rischio nasce dall’integrazione tra pianificazione e difesa: la doppia competenza di dottore commercialista e avvocato tributarista.
Sommario
- I numeri del 2025: la Corte dei conti certifica il boom dei controlli
- Come il Fisco ti seleziona: l’incrocio dei dati
- Le indagini sui conti correnti: la presunzione che ribalta l’onere della prova
- Chi è più esposto: le attività a maggior rischio
- Cosa rischia chi viene colto impreparato
- Le tutele recenti: contraddittorio e onere della prova
- La soluzione: un Tax Control Framework interno
- Perché serve la doppia competenza: avvocato tributarista e commercialista
- Checklist operativa: come prepararsi prima del controllo
- Domande frequenti
1. I numeri del 2025: la Corte dei conti certifica il boom dei controlli
I numeri, quando sono pesanti, parlano da soli. Nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025, presentata il 24 giugno 2026 insieme al giudizio di parificazione, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno fotografato un’Amministrazione finanziaria che ha cambiato passo sul fronte dei controlli.
I controlli ordinari — le verifiche puntuali, non automatiche, che individuano redditi non dichiarati, omissioni e comportamenti elusivi — nel 2025 sono stati 223.647, con un balzo del 18% rispetto all’anno precedente. Il recupero complessivo da attività di controllo ha sfiorato i 19,4 miliardi di euro, ma con un dato che merita attenzione: circa due terzi provengono da procedure automatizzate, mentre gli accertamenti veri e propri pesano per poco più di 6 miliardi. Il margine di crescita dell’attività di accertamento, dunque, è ampio.
Il segnale che più dovrebbe far riflettere gli imprenditori riguarda però le indagini finanziarie — le verifiche con cui Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza entrano nei conti correnti: nel 2025 sono più che triplicate nel numero. In valore assoluto rappresentano ancora una frazione del sommerso, ma la traiettoria è inequivocabile, e la Corte indica la rotta: «concentrare ulteriormente la frequenza dei controlli, soprattutto per le attività a maggior rischio di evasione, anche attraverso un maggior utilizzo dei dati a disposizione dei sistemi informativi».
Un ultimo dato vale più di una previsione. La frequenza dei controlli sostanziali sui contribuenti soggetti agli ISA resta in media molto bassa — intorno al 3,8%, con punte di sotto-controllo in alcuni comparti (studi medici e laboratori all’1,3%, locazioni immobiliari all’1,6%). Non è un dato rassicurante: è la mappa dei settori dove il Fisco ha più spazio per stringere. Dove oggi si controlla poco, domani si controllerà di più.
Il principio base
Il messaggio della Corte dei conti è esplicito: i controlli del futuro saranno selettivi e guidati dai dati. La probabilità di essere selezionati non è più casuale, ma dipende dal proprio profilo di rischio nei database dell’Amministrazione. Conoscere quel profilo prima che lo faccia il Fisco è la vera linea di difesa.
2. Come il Fisco ti seleziona: l’incrocio dei dati
Per capire perché un’analisi di rischio preventiva non sia più un lusso ma una necessità, occorre sapere come l’Amministrazione finanziaria sceglie chi controllare. Il Fisco non pesca a caso: incrocia banche dati.
Tre i giacimenti informativi principali. Le fatture elettroniche, che transitano per il Sistema di Interscambio e restituiscono in tempo quasi reale il ciclo attivo e passivo. I corrispettivi telematici — gli scontrini elettronici collegati ai POS. E l’Anagrafe dei rapporti finanziari (art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973), in cui ogni intermediario riversa periodicamente saldi e movimentazioni di conti, depositi e strumenti finanziari.
Su questi dati l’Agenzia applica algoritmi di analisi del rischio: confronta il dichiarato con il fatturato elettronico, i ricavi con i corrispettivi, i movimenti bancari con il reddito, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) con i parametri di settore. Quando emerge un’anomalia — un margine incoerente, un saldo che non torna, versamenti sproporzionati rispetto ai ricavi — scatta la selezione. È un cambio di paradigma: il controllo non parte più dall’intuizione del singolo verificatore, ma dall’incrocio automatico delle informazioni. E poiché quei dati sono già nelle mani del Fisco, l’impresa che non li ha letti prima parte con uno svantaggio strutturale.
3. Le indagini sui conti correnti: la presunzione che ribalta l’onere della prova
Le indagini finanziarie sono lo strumento più temuto, e il dato 2025 spiega perché. Il meccanismo è disciplinato dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, e poggia su una presunzione legale che sposta l’onere della prova sul contribuente.
La regola è netta: i versamenti sul conto che il contribuente non sia in grado di giustificare si presumono ricavi o compensi non dichiarati. Per gli imprenditori la presunzione si estende anche ai prelevamenti non giustificati — se non risultano dalle scritture e non se ne indica il beneficiario, si considerano ricavi occulti — entro le soglie del D.L. n. 193/2016, pari a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili. Per i lavoratori autonomi e i professionisti, invece, la Corte costituzionale (sentenza n. 228/2014) ha escluso la presunzione sui prelevamenti: per loro restano rilevanti i soli versamenti.
La giurisprudenza più recente ha inoltre confermato che le indagini possono estendersi ai conti correnti intestati a terzi (familiari, soci), purché l’Amministrazione fornisca indizi adeguati oltre il mero rapporto di parentela: lo hanno chiarito, nel 2025, le ordinanze della Corte di cassazione n. 5529 e n. 7403. Tradotto in pratica: ogni accredito — un bonifico di un familiare, la restituzione di un prestito, un giroconto, un finanziamento soci — se non documentato in modo coerente può trasformarsi in materia imponibile. Non perché lo sia, ma perché la legge presume che lo sia finché il contribuente non prova il contrario.
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4. Chi è più esposto: le attività a maggior rischio
Se la selezione è guidata dai dati, alcune categorie risultano strutturalmente più esposte. Sono particolarmente nel mirino: le imprese a contante intensivo (commercio al dettaglio, ristorazione, servizi alla persona), dove la quadratura tra corrispettivi, incassi POS e versamenti è il primo test; le società a ristretta base familiare, per le quali opera anche la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; l’e-commerce e le attività digitali, tracciabili al centesimo; e i comparti che la stessa Corte segnala come oggi sotto-controllati — locazioni immobiliari e studi medici — proprio perché rappresentano il margine di crescita dell’attività accertativa.
Un equivoco va sfatato: la bassa frequenza storica dei controlli non è una garanzia, è un avvertimento. Dove l’Amministrazione ha controllato poco ha più spazio per intensificare, e i dati per farlo li possiede già. Confidare nella scarsa probabilità di essere selezionati è una scommessa che il trend del 2025 rende sempre più rischiosa.
5. Cosa rischia chi viene colto impreparato
Cosa accade, in concreto, all’impresa selezionata senza essere preparata? Sul piano dell’accertamento, l’Ufficio può ricostruire i ricavi con metodo analitico-induttivo o, nei casi più gravi, induttivo puro (art. 39 D.P.R. n. 600/1973), fondandosi su presunzioni; sui conti correnti la presunzione è addirittura legale, e va smontata movimento per movimento.
Sul piano sanzionatorio, la dichiarazione infedele è punita — dopo la revisione del D.Lgs. n. 87/2024, per le violazioni dal 1° settembre 2024 — con una sanzione del 70% della maggiore imposta (in precedenza dal 90% al 180%), oltre a interessi e, superate le soglie del D.Lgs. n. 74/2000, al rischio penale-tributario. Ma il costo più alto è un altro: arrivare al confronto con il Fisco senza una ricostruzione pronta. Chi si presenta privo di riconciliazioni e di giustificativi subisce la presunzione invece di smontarla.
Il conto di farsi trovare impreparati
Un accertamento da indagine finanziaria esteso a più annualità può tradursi, tra imposta, sanzioni e interessi, in una pretesa multipla rispetto all’imposta originaria, con il rischio penale oltre le soglie di legge. La differenza tra pagare il dovuto e pagare un multiplo del dovuto sta quasi sempre nella qualità della documentazione predisposta prima del controllo.
6. Le tutele recenti: contraddittorio e onere della prova
C’è anche una buona notizia, recente. Il legislatore ha riequilibrato il rapporto tra Fisco e contribuente su due fronti, ma solo per chi è pronto a sfruttarli. Il primo è il contraddittorio preventivo generalizzato: dal 2024, con l’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023), quasi tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da uno schema di atto, sul quale il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni. È una finestra preziosa, ma vale solo se in quei 60 giorni si hanno argomenti e documenti già pronti.
Il secondo è l’onere della prova: l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla L. n. 130/2022) impone all’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate, con annullamento dell’atto quando la prova manca, è contraddittoria o insufficiente. Questi strumenti, però, non lavorano da soli: il contraddittorio è un’occasione, non una salvezza automatica; l’onere della prova si contesta con documenti, non con affermazioni. Entrambi premiano chi arriva preparato.
7. La soluzione: un Tax Control Framework interno
Se il Fisco seleziona incrociando dati e applicando presunzioni, la difesa più efficace è una sola: fare la stessa analisi, prima del Fisco. È la logica del Tax Control Framework (TCF) — un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel sistema di controllo interno dell’impresa.
Nato con il regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. n. 128/2015) per i grandi contribuenti e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il TCF è oggi alla portata anche delle PMI: il DM 9 luglio 2025 ha introdotto un regime opzionale che consente alle imprese di dimensioni minori di adottare un modello strutturato — e certificabile — di gestione del rischio fiscale, con possibili sinergie con il modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001. Non un adempimento formale, ma un esercizio di anticipazione, che per la singola impresa si traduce in cinque mosse concrete.
- Riconciliare i conti correnti con il dichiarato. Ogni versamento e, per gli imprenditori, ogni prelevamento degli anni ancora accertabili va ricondotto a una causale documentata: bonifici familiari, finanziamenti soci, giroconti, restituzioni di prestiti vanno tracciati adesso, finché memoria e documenti sono recuperabili.
- Replicare gli incroci del Fisco. Si confrontano fatture elettroniche, corrispettivi e dichiarazioni come farebbe l’algoritmo dell’Agenzia: margini, ricarichi, indici ISA, coerenza tra ciclo attivo e passivo. Le anomalie che emergono sono le stesse che farebbero scattare la selezione.
- Stress-test delle presunzioni. Si simula l’accertamento applicando l’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 ai conti: quanta materia imponibile emergerebbe? Quali versamenti reggerebbero e quali no? È il modo per misurare l’esposizione reale.
- Regolarizzare ciò che è regolarizzabile. Dove emergono criticità sanabili, il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) consente sanzioni fortemente ridotte, ma solo finché non sia iniziato il controllo.
- Predisporre il dossier difensivo. Un fascicolo permanente — riconciliazioni, contratti, delibere, documentazione dei finanziamenti soci, giustificativi dei movimenti — pronto da depositare nei 60 giorni del contraddittorio. Quando arriva lo schema di atto, la risposta è già scritta.
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8. Perché serve la doppia competenza: avvocato tributarista e commercialista
Qui si colloca un’avvertenza spesso trascurata. Molte pianificazioni fiscali vengono impostate guardando soltanto al risparmio d’imposta, senza misurarne la tenuta in caso di controllo. È la differenza tra ottimizzare e proteggere. Una struttura costruita considerando solo il versante contabile può ridurre l’imposta sulla carta, ma esporre l’imprenditore a contestazioni che soltanto chi pratica abitualmente il contenzioso tributario sa prevedere e neutralizzare.
La minimizzazione reale del rischio nasce dall’integrazione di due prospettive: quella del dottore commercialista, che disegna l’operazione, e quella dell’avvocato tributarista, che ne anticipa la difesa. Il vantaggio è massimo quando le due competenze sono riunite in un’unica figura — un professionista che sia, insieme, Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista — capace di progettare l’operazione già sapendo come sarà sostenuta davanti all’Agenzia delle Entrate e, se necessario, al giudice. Una pianificazione impostata senza questa visione non riduce il rischio: lo rinvia. Il Tax Control Framework è efficace proprio quando nasce da chi padroneggia entrambe le partite, quella della prevenzione e quella del contenzioso, e sa cosa, in concreto, regge a una verifica.
9. Checklist operativa: come prepararsi prima del controllo
- Cassetto fiscale: verifica di comunicazioni, lettere di compliance e anomalie ISA già segnalate.
- Riconciliazione dei conti correnti aziendali e personali (dell’imprenditore e dei soci) con il reddito dichiarato, per ogni annualità accertabile.
- Finanziamenti soci: delibera, contratto, tracciabilità del versamento, coerenza con la capacità finanziaria del socio.
- Quadratura tra corrispettivi telematici, incassi POS e versamenti bancari.
- ISA e concordato: allineamento agli indici e valutazione ragionata del concordato preventivo biennale, quando coerente.
- Soglie penali del D.Lgs. n. 74/2000 sulle annualità a rischio.
- Conservazione ordinata e indicizzata della documentazione contabile e bancaria per almeno dieci anni.
- Dossier difensivo aggiornato e procedura interna per gestire nei tempi una richiesta di documenti o uno schema di atto.
Domande frequenti
Il Fisco può guardare i miei conti correnti senza avvisarmi?
Attraverso l’Anagrafe dei rapporti finanziari l’Amministrazione conosce già saldi e movimentazioni; per le indagini su singoli conti servono le autorizzazioni di legge, ma non è previsto un preavviso di cortesia. Quando arriva la richiesta di giustificare i movimenti, il profilo di rischio è già stato elaborato.
Un bonifico ricevuto da un familiare può diventare un ricavo?
Se non è documentato, sì. L’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 presume ricavi i versamenti non giustificati. Una donazione, un prestito familiare o una restituzione vanno provati con documentazione coerente: la liceità dell’operazione non basta se non è dimostrabile conto alla mano.
Valgono ancora le presunzioni sui prelevamenti?
Per gli imprenditori sì, entro le soglie di 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili (D.L. n. 193/2016). Per professionisti e lavoratori autonomi no: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha escluso la presunzione sui prelevamenti.
Che cos’è, in concreto, un Tax Control Framework per una PMI?
È un sistema interno di gestione del rischio fiscale — mappatura dei rischi, controlli, procedure e documentazione — mutuato dall’adempimento collaborativo (D.Lgs. n. 128/2015) e oggi accessibile anche alle imprese minori grazie al DM 9 luglio 2025. Serve a conoscere e presidiare la propria esposizione prima che lo faccia il Fisco.
Conviene fare un ravvedimento prima del controllo?
Spesso sì. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) consente sanzioni ridotte, ma solo finché non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche. È una delle ragioni per cui l’analisi di rischio va fatta in tempi non sospetti.
Anticipare il controllo, non subirlo
I dati della Corte dei conti non lasciano spazio a interpretazioni: i controlli crescono, le indagini sui conti correnti si moltiplicano e l’Amministrazione punta a selezionare sempre meglio grazie ai dati che già possiede. Attendere la PEC dell’Agenzia per iniziare a ragionare sulla propria posizione è la strategia peggiore.
Un Tax Control Framework interno non serve a nascondere nulla: serve a conoscere la propria esposizione, a documentare ciò che è lecito e a correggere ciò che va corretto finché si è in tempo. È un investimento che si misura nel confronto tra il costo di una verifica e quello di un accertamento subìto senza difese pronte. Chi anticipa il controllo lo trasforma in una routine gestibile; chi lo subisce, troppo spesso, scopre di non avere più margini.
La firma che conta
Questo articolo è scritto da un Avvocato Tributarista iscritto all’Albo che difende imprese e professionisti negli accertamenti fondati su indagini finanziarie. Ogni movimentazione contestata si giustifica in modo analitico: la prova contraria si costruisce sui documenti, non sulle dichiarazioni.
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L’autore
Avv. Dott. Comm. Dario Carta — Avvocato Tributarista e Dottore Commercialista, iscritto all’Albo dei Gestori della Crisi d’Impresa e all’Elenco degli Esperti nella Composizione Negoziata della Crisi. Managing Partner di Carta & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di tax advisory, contenzioso tributario, ristrutturazione del debito e operazioni straordinarie per PMI e imprenditori.
Nota: il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce parere professionale. Per una consulenza personalizzata, contattare un professionista qualificato.






