Polizze per gli amministratori: quali sono deducibili e quali no
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Strategie Fiscali · Ottobre 2026
Assicurare l’amministratore sembra un’operazione lineare: la società paga un premio, deduce il costo, l’amministratore ottiene una copertura. In realtà il trattamento fiscale cambia radicalmente a seconda del rischio assicurato, di chi è il beneficiario e di come la copertura è stata deliberata. Esiste una stretta finestra di esenzione piena, un’area in cui il premio diventa compenso tassabile, e una zona grigia — quella delle polizze key man — dove la deducibilità resta contestata. Questa guida distingue i casi e indica dove si perde il beneficio.
Indice
- Le uniche polizze completamente esenti
- La condizione che blocca quasi tutto
- Perché per gli amministratori la strada è più stretta
- Le altre polizze e il plafond dei fringe benefit
- Le polizze key man: il nodo della deducibilità
- Che cosa dice davvero la Cassazione
- I giudici di merito e il criterio del beneficiario
- La polizza a copertura del TFM
- Checklist prima di stipulare
- Domande frequenti
1. Le uniche polizze completamente esenti
L’art. 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto due rischi soltanto:
il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nei termini definiti dal decreto ministeriale 27 ottobre 2009 (le cosiddette polizze long term care);
il rischio di gravi patologie (dread disease).
Per queste due coperture l’esenzione è piena: il premio non concorre a formare il reddito del beneficiario e non erode alcun plafond. È la ragione per cui, nei piani di welfare ben costruiti, sono proprio queste le polizze che si collocano al primo posto.
Il principio base
L’elenco è tassativo. Una polizza sanitaria generica, una temporanea caso morte, una infortuni extraprofessionali non rientrano nella lettera f-quater e seguono regole diverse, per quanto possano sembrare analoghe sul piano della tutela offerta.
2. La condizione che blocca quasi tutto
L’esenzione non dipende soltanto dal tipo di rischio. La norma richiede che i premi siano versati a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.
È il requisito che, nella pratica, fa cadere la maggior parte delle operazioni. Una polizza stipulata per il solo amministratore, o per due o tre figure apicali scelte individualmente, non soddisfa la condizione: manca la destinazione a una collettività identificata secondo criteri oggettivi.
Per «categoria» non si intende un gruppo scelto nominativamente, ma un insieme individuato da caratteristiche omogenee e verificabili — il livello di inquadramento, la qualifica, l’area aziendale, l’anzianità. La prassi dell’Agenzia delle entrate su questo punto è costante, e su di essa si sono formate anche le posizioni espresse in materia di welfare destinato agli amministratori.
3. Perché per gli amministratori la strada è più stretta
Il welfare è astrattamente accessibile anche agli amministratori, i cui compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e seguono, per espressa previsione, le regole dell’art. 51 del TUIR.
La criticità nasce da due profili che spesso si presentano insieme.
Il numero. Quando gli amministratori sono pochi — talvolta uno solo — l’idea stessa di «categoria omogenea» perde consistenza: il beneficio appare costruito su misura della singola persona.
L’alterità. Nelle società dove l’amministratore coincide con il socio di riferimento, chi delibera il beneficio e chi lo riceve sono la stessa persona. In quella situazione l’attribuzione rischia di essere letta come una modalità alternativa di remunerazione, e quindi come compenso tassabile.
Quando invece regge
L’attribuzione è difendibile in presenza di un consiglio di amministrazione strutturato e di un piano di welfare generale, deliberato formalmente, che individui i benefici spettanti a ciascuna categoria di destinatari secondo una graduazione coerente. Il piano deve preesistere all’attribuzione, non essere ricostruito dopo una verifica.
Leggi anche: per la costruzione di un piano welfare e per le altre opportunità destinate agli amministratori, vedi welfare aziendale: vantaggi fiscali e opportunità per gli amministratori.
4. Le altre polizze e il plafond dei fringe benefit
Per le polizze stipulate nell’interesse del dipendente o dell’amministratore che non rientrano nella lettera f-quater, lo schema è diverso: il premio è in linea generale deducibile per la società e concorre a formare il reddito del beneficiario, salvo che trovi capienza nel plafond dei fringe benefit.
Quel plafond, fissato ordinariamente dall’art. 51, comma 3, del TUIR in 258,23 euro annui, è stato innalzato per il triennio 2025-2027 dalla legge di bilancio 2025 a 1.000 euro, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Attenzione al meccanismo
La soglia funziona a tutto o niente. Se il valore complessivo dei beni e servizi supera il limite, anche di poco, concorre interamente a formare il reddito: non si tassa soltanto l’eccedenza. Un premio da 1.050 euro, in assenza di figli a carico, viene tassato per intero, non per i soli 50 euro di sforamento. Il calcolo va fatto considerando tutti i fringe benefit dell’anno, non la singola polizza.
5. Le polizze key man: il nodo della deducibilità
Le polizze key man si collocano fuori dal welfare in senso proprio. Qui la società assicura sé stessa contro le conseguenze economiche derivanti dalla perdita di una figura essenziale — un amministratore, un direttore tecnico, un commerciale che concentra i rapporti con la clientela.
La differenza strutturale rispetto al welfare è netta: il beneficiario dell’indennizzo non è la persona assicurata ma la società, che riceve una somma destinata a fronteggiare il contraccolpo organizzativo ed economico dell’evento.
Proprio su questo punto la deducibilità del premio resta incerta, e il contenzioso è tutt’altro che chiuso.
6. Che cosa dice davvero la Cassazione
L’orientamento sfavorevole si fonda su due pronunce ormai risalenti. Con la sentenza n. 28004 del 2009 la Corte ha escluso la deducibilità di polizze contro gli infortuni del personale stipulate a beneficio della società, ritenendo tali costi, pur inerenti alla gestione dell’impresa, non diretti alla produzione del reddito. Il medesimo principio è stato applicato alle polizze sulla vita dell’amministratore con la sentenza n. 19204 del 2017.
Qui occorre una precisazione che spesso manca nelle letture correnti. Quella nozione di inerenza — costruita sulla correlazione diretta fra costo e ricavi — è più restrittiva di quella che la stessa Cassazione applica oggi. Secondo l’orientamento ormai consolidato, l’inerenza va apprezzata in rapporto all’attività d’impresa nel suo complesso, e non alla produzione di specifici ricavi.
Quanto alla più recente pronuncia n. 24022 del 2024, che viene talvolta citata come conferma dell’indeducibilità, due elementi ne ridimensionano la portata. Il primo è che riguardava polizze «lunga vita e infortunio» i cui beneficiari erano i familiari e gli eredi dell’amministratore, non la società: una fattispecie diversa da quella della key man propriamente intesa. Il secondo è che il relativo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto, e il richiamo al principio di indeducibilità è intervenuto solo in via subordinata.
Il punto per chi deve decidere
Non esiste, allo stato, un divieto netto e attuale di dedurre le polizze key man. Esiste un orientamento di legittimità sfavorevole, fondato su una nozione di inerenza superata, che non è stato rimeditato in termini espliciti. Chi stipula una polizza di questo tipo deve sapere che il rischio di contestazione esiste, e va messo in conto.
7. I giudici di merito e il criterio del beneficiario
Una parte consistente della giurisprudenza di merito si è orientata in senso favorevole alla deducibilità, con un approccio caso per caso che valorizza due distinzioni.
Chi è il beneficiario. Quando l’indennizzo è destinato alla società, il collegamento con l’interesse aziendale è evidente: la copertura serve a proteggere l’operatività dell’impresa. Quando invece i beneficiari sono i familiari dell’assicurato, quel collegamento si spezza. Una recente pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, depositata nel 2026, ha distinto proprio su questa linea all’interno della medesima operazione, ammettendo la componente diretta alla tutela dell’operatività aziendale ed escludendo quella relativa al caso morte con beneficiarie le mogli dei soci.
Che cosa si sta effettivamente pagando. Alcune pronunce distinguono, all’interno del premio, la componente propriamente assicurativa da quella finanziaria, che costituisce in sostanza un investimento e segue regole diverse.
Ne discende un’indicazione pratica: nelle polizze a tutela dell’impresa, designare la società quale beneficiaria non è un dettaglio formale, ma l’elemento su cui si regge la difendibilità del costo.
8. La polizza a copertura del TFM
Il trattamento di fine mandato pone un problema diverso, che è essenzialmente di tempistica.
La regola generale è nota: l’accantonamento per il TFM è deducibile per competenza, anno per anno, soltanto se il diritto all’indennità risulta da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e l’importo è determinato o determinabile. In mancanza, il costo diventa deducibile soltanto nell’esercizio in cui l’indennità viene effettivamente corrisposta.
Il requisito discende dal rinvio che l’art. 105 del TUIR opera all’art. 17, comma 1, lettera c), il quale subordina la tassazione separata dell’indennità proprio alla data certa anteriore all’inizio del rapporto.
L’errore più frequente
Stipulare la polizza non sana nulla. La polizza a copertura del TFM è soltanto una modalità di accantonamento: non modifica il regime di deducibilità, che resta subordinato alla sussistenza dei requisiti. Se manca la data certa anteriore all’inizio del rapporto, i premi versati non diventano deducibili per competenza solo perché transitano da una compagnia.
Gli stessi requisiti governano il trattamento in capo all’amministratore: la tassazione separata prevista dall’art. 17, comma 1, lettera c), spetta soltanto se ricorrono. L’eventuale rendimento finanziario maturato sulla polizza segue invece le regole proprie dei redditi di capitale.
Il momento in cui intervenire è dunque uno solo: la delibera che attribuisce il TFM deve precedere l’inizio del mandato ed essere munita di data certa — registrazione, posta elettronica certificata, autentica notarile. Una delibera adottata in corso di mandato, o priva di data opponibile, pregiudica il regime per l’intera durata del rapporto.
9. Checklist prima di stipulare
Individuare il rischio. Non autosufficienza o grave patologia significano esenzione piena. Qualunque altro rischio comporta un trattamento diverso, da verificare prima e non dopo.
Verificare la platea. Il beneficio è destinato alla generalità o a una categoria individuata per caratteristiche oggettive? Se la risposta è negativa, l’esenzione non opera.
Formalizzare il piano. Delibera o regolamento aziendale, con graduazione dei benefici per categoria, adottati prima dell’attribuzione.
Controllare il plafond. Sommare tutti i fringe benefit dell’anno e verificare il margine rispetto alla soglia, ricordando che il superamento tassa l’intero valore.
Designare il beneficiario con criterio. Nelle coperture a tutela dell’impresa, la beneficiaria dev’essere la società. Inserire i familiari nella stessa polizza indebolisce la posizione sull’intera operazione.
Per il TFM, guardare il calendario. La delibera con data certa deve precedere l’inizio del mandato. È l’unico momento utile.
Domande frequenti
Posso assicurare solo me stesso come amministratore unico e dedurre il premio?
Per le coperture di welfare l’esenzione richiede la destinazione alla generalità o a una categoria: con un amministratore unico il requisito non è soddisfatto. Resta possibile la polizza a tutela della società, con i profili di rischio descritti sopra.
La polizza sanitaria per l’amministratore è esente?
Non rientra nella lettera f-quater, che copre solo non autosufficienza e gravi patologie. Il premio concorre al reddito, salvo capienza nel plafond dei fringe benefit.
Se supero di poco la soglia dei 1.000 euro perdo tutto?
Sì. Il superamento comporta la tassazione dell’intero valore, non della sola eccedenza.
La polizza key man è deducibile?
La giurisprudenza di legittimità è sfavorevole, quella di merito spesso favorevole quando la beneficiaria è la società. La deduzione è sostenibile ma non priva di rischio: va valutata caso per caso e documentata.
Ho deliberato il TFM dopo la nomina. Posso rimediare?
Non retroattivamente. Per il mandato in corso la deducibilità resta legata al momento del pagamento. La delibera con data certa può essere predisposta in vista del rinnovo o di un nuovo mandato.
La firma che conta
La differenza fra una copertura che produce il beneficio atteso e una che genera un accertamento sta quasi sempre in scelte compiute prima della stipula: il rischio assicurato, la platea dei destinatari, la designazione del beneficiario, la tempistica della delibera. Lo Studio assiste imprese e amministratori nella progettazione dei piani di welfare, nella valutazione preventiva della deducibilità delle coperture assicurative e nella corretta impostazione del trattamento di fine mandato, oltre che nella difesa in caso di contestazione.
Per una valutazione riservata: info@strategiefiscali.it
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: art. 51, commi 2, lettera f-quater), e 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; artt. 17, comma 1, lettera c), 105 e 109 del D.P.R. n. 917/1986; decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009.
Giurisprudenza e prassi: Cass. civ., sez. V, n. 28004/2009, n. 19204/2017, n. 3994/2021, n. 6368/2021, n. 19445/2023 e n. 24022/2024; Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, n. 4/2026; Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, n. 1038/2022. Agenzia delle entrate, circolare n. 5/E del 2018 e risposta a interpello n. 522 del 2019; risoluzione n. 211/E del 2008.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.






