Concordato preventivo 2026-2027: conviene aderire? Come fare il calcolo
Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Strategie Fiscali · Ottobre 2026
Il termine per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 scade il 31 ottobre. Il dibattito di questi giorni ruota attorno a una domanda legittima: quanto è realistico il reddito che il Fisco chiede di concordare, a fronte di previsioni di crescita dell’economia intorno all’1 per cento? La domanda è giusta, ma da sola porta fuori strada, perché trascura due elementi che incidono in misura decisiva sul conto: l’imposta sostitutiva agevolata sul maggior reddito concordato e un’eccezione ai tetti di incremento che quasi nessuno segnala. Questa guida mette in fila i numeri e indica come arrivare a una decisione motivata.
Indice
- La scadenza e che cosa si concorda
- I tetti all’incremento per punteggio ISA
- L’eccezione che quasi nessuno segnala
- L’elemento che cambia il calcolo: la flat tax sul maggior reddito
- Il conto, con numeri concreti
- Il vero nodo: prevedere il 2027
- I settori più esposti
- Il metodo per decidere in cinque passaggi
- Gli errori da evitare
- Domande frequenti
1. La scadenza e che cosa si concorda
Per il biennio 2026-2027 il termine di adesione, originariamente fissato al 30 settembre, è stato differito al 31 ottobre 2026 dal decreto-legge n. 38 del 2026, convertito dalla legge n. 88 dello stesso anno. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
Il meccanismo è noto: l’Agenzia delle entrate elabora una proposta di reddito per i due periodi d’imposta e, se il contribuente aderisce, le imposte sui redditi si calcolano su quel valore a prescindere dal risultato effettivo. Se il reddito reale sarà superiore, la differenza non è tassata; se sarà inferiore, si pagano comunque imposte sul reddito concordato.
La proposta, per legge, è elaborata in coerenza con i dati dichiarati e nel rispetto della capacità contributiva, sulla base di una metodologia approvata con decreto ministeriale che valorizza gli andamenti economici e di settore e le risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Leggi anche: per il funzionamento dell’istituto, i requisiti soggettivi e le cause di esclusione, vedi la guida completa al concordato preventivo biennale.
2. I tetti all’incremento per punteggio ISA
La proposta non può crescere senza limiti rispetto al reddito dichiarato nel periodo precedente. L’art. 9, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 13/2024 fissa cinque soglie, graduate secondo il punteggio di affidabilità fiscale dell’anno precedente.
| Punteggio ISA dell’anno precedente | Incremento massimo della proposta |
|---|---|
| pari a 10 | 10% |
| da 9 a meno di 10 | 15% |
| da 8 a meno di 9 | 25% |
| da 6 a meno di 8 | 30% |
| da 1 a meno di 6 | 35% |
La logica è trasparente: più alto è il punteggio ISA, più contenuta è la crescita richiesta. Lo stesso limite vale anche per la proposta relativa al valore della produzione netta ai fini IRAP.
3. L’eccezione che quasi nessuno segnala
Qui si trova il passaggio che molte presentazioni dell’istituto omettono, e che conviene conoscere prima di fare affidamento sui tetti.
Il tetto può non operare
Il comma 3-ter dello stesso art. 9 stabilisce che, se la proposta così limitata risultasse inferiore ai valori di riferimento settoriali individuati nella metodologia ministeriale, la limitazione non si applica. In altre parole, il tetto protegge il contribuente solo fino al punto in cui la proposta non scende sotto la soglia di settore.
La conseguenza pratica è che la percentuale massima non va letta come una garanzia assoluta. Per chi parte da un reddito dichiarato sensibilmente inferiore ai parametri del proprio settore, l’incremento effettivo della proposta può superare la soglia nominale. È una ragione in più per partire dalla proposta concreta messa a disposizione nel cassetto fiscale, e non da una stima costruita applicando la percentuale al reddito dell’anno prima.
4. L’elemento che cambia il calcolo: la flat tax sul maggior reddito
Il secondo elemento spesso trascurato pesa in direzione opposta, a favore di chi aderisce.
L’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024 consente di assoggettare la parte di reddito eccedente quello dichiarato nell’anno precedente a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali, con aliquota graduata sul punteggio ISA:
| Punteggio ISA dell’anno precedente | Aliquota sull’incremento |
|---|---|
| pari o superiore a 8 | 10% |
| da 6 a meno di 8 | 12% |
| inferiore a 6 | 15% |
L’agevolazione opera entro il limite di 85.000 euro di eccedenza. Sulla parte che supera tale importo si applica l’aliquota marginale ordinaria, IRPEF o IRES a seconda del soggetto.
Perché conta
Chi ragiona sul CPB confrontando l’incremento richiesto con la crescita attesa del fatturato sta guardando metà del problema. L’incremento non si tassa ad aliquota piena: si tassa al 10, 12 o 15 per cento. Il costo effettivo dell’adesione è quindi molto inferiore a quanto il solo dato del maggior reddito suggerisce.
5. Il conto, con numeri concreti
Prendiamo il caso ricorrente nelle simulazioni di questi mesi: un contribuente con reddito dichiarato di 35.000 euro e punteggio ISA pari a 7.
Il tetto applicabile è il 30 per cento. La proposta non potrà quindi eccedere 45.500 euro, con un incremento di 10.500 euro rispetto all’anno precedente.
Su quell’incremento, con ISA 7, l’imposta sostitutiva è pari al 12 per cento: 1.260 euro. Questo, e non l’intero carico fiscale su 45.500 euro, è il costo aggiuntivo dell’adesione rispetto a dichiarare lo stesso reddito dell’anno precedente.
Il confronto corretto diventa allora il seguente. Pagando 1.260 euro in più per ciascuno dei due anni, il contribuente acquista la certezza di non pagare nulla di ulteriore sul reddito eccedente i 45.500 euro. Se nel 2026 il reddito effettivo arrivasse a 55.000 euro, i 9.500 euro di differenza non sarebbero tassati.
Specularmente, se il reddito effettivo si fermasse a 30.000 euro, si pagherebbero imposte su 45.500: ed è qui che l’adesione si rivela costosa.
Due avvertenze sul calcolo
L’esempio è volutamente semplificato e riguarda la sola imposizione diretta. Nella valutazione reale vanno considerati anche i contributi previdenziali e l’IRAP, ove dovuta, oltre alla posizione specifica del contribuente. Soprattutto: la proposta va letta nel cassetto fiscale, perché, come visto, il tetto potrebbe non operare.
6. Il vero nodo: prevedere il 2027
Siamo a ottobre: per il 2026 molte attività hanno ormai una visibilità ragionevole sul risultato dell’esercizio. Il problema è che il concordato preventivo è biennale, e impegna anche sul 2027.
Le previsioni macroeconomiche del Governo indicano una crescita del prodotto interno lordo intorno all’1 per cento per il 2026 e allo 0,7 per cento per il 2027. Confrontare questi valori con incrementi di reddito del 30 o 35 per cento genera comprensibile perplessità.
Il confronto, però, va maneggiato con cautela: il PIL misura l’andamento aggregato dell’economia, non la traiettoria della singola impresa, che può crescere molto di più o molto di meno della media. Un’attività che ha appena acquisito un cliente rilevante, aperto una sede o completato un investimento può avere prospettive del tutto scollegate dal dato nazionale.
Il dato macroeconomico è utile come segnale di contesto, non come parametro di decisione. La decisione si prende sui numeri della propria attività.
7. I settori più esposti
Alcuni comparti si trovano oggi in una posizione che rende l’impegno biennale più delicato.
Le attività a elevata intensità energetica e quelle per cui il carburante è un costo diretto rilevante — logistica, autotrasporto, lavorazioni energivore — restano esposte alle oscillazioni dei prezzi dell’energia.
L’agricoltura somma la variabile energetica a quella dei fertilizzanti e alle incertezze sugli aiuti europei.
Le imprese fortemente orientate all’esportazione, in particolare verso il mercato statunitense, devono considerare la variabilità delle politiche commerciali e tariffarie.
Nessuno di questi fattori costituisce di per sé una controindicazione. Sono però elementi che ampliano la dispersione dei risultati possibili e che, a fronte di un impegno vincolante per due anni, consigliano un margine di prudenza maggiore.
8. Il metodo per decidere in cinque passaggi
1. Leggere la proposta effettiva. Va recuperata nell’area riservata o tramite il software dichiarativo. La proposta reale può discostarsi dalla stima teorica, e non sempre in meglio.
2. Calcolare il costo netto dell’adesione. Non l’imposta sul reddito concordato, ma la differenza rispetto allo scenario senza adesione, applicando all’incremento l’imposta sostitutiva della propria fascia e aggiungendo contributi e IRAP.
3. Stimare il 2026 con i dati che già si hanno. A ottobre i primi nove mesi sono noti: la proiezione a fine anno è ragionevolmente affidabile.
4. Costruire tre scenari per il 2027. Prudente, base e favorevole. Se anche nello scenario prudente il reddito resta sopra la proposta, l’adesione è difendibile. Se lo scenario base ci finisce appena sopra, il margine è troppo sottile.
5. Verificare la tenuta finanziaria. Il concordato preventivo trasforma l’imposta in un costo fisso: va accertato che sia sostenibile anche nell’ipotesi peggiore, perché sarà dovuto comunque.
9. Gli errori da evitare
Decidere sulla percentuale invece che sull’importo. Un incremento del 30 per cento su un reddito modesto può essere agevolmente sostenibile; la stessa percentuale su un reddito elevato significa cifre ben diverse.
Dimenticare che l’impegno dura due anni. La visibilità sul 2026 non dice nulla sul 2027, che è l’anno su cui si concentra il rischio.
Ignorare le cause di decadenza. Il beneficio viene meno al verificarsi di determinate circostanze, e le conseguenze vanno conosciute prima, non dopo.
Trattare la decisione come una formalità dichiarativa. È una scelta di gestione che vincola due esercizi e incide sulla liquidità: merita lo stesso tempo che si dedica a un investimento di pari importo.
Arrivare al 31 ottobre senza aver fatto i conti. La proposta è già disponibile: rimandare la valutazione significa deciderla di fretta.
Domande frequenti
Entro quando si può aderire?
Per il biennio 2026-2027 il termine è il 31 ottobre 2026, differito rispetto all’ordinario 30 settembre.
Se il mio reddito sarà più alto di quello concordato, pago sulla differenza?
No. La parte eccedente non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi: è il principale vantaggio dell’istituto.
E se guadagno meno di quanto concordato?
Le imposte restano dovute sul reddito concordato. Per questo la valutazione va fatta sullo scenario prudente, non su quello ottimistico.
L’aumento di reddito si tassa ad aliquota piena?
No, se si esercita l’opzione: sull’eccedenza si applica un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15 per cento secondo il punteggio ISA, entro 85.000 euro di incremento.
Il tetto del 30 per cento mi garantisce che la proposta non salga oltre?
Non in ogni caso. Se la proposta così limitata scendesse sotto i valori di riferimento del settore, il tetto non opera. Occorre leggere la proposta effettiva.
Chi è in regime forfettario può aderire?
No, i contribuenti in regime forfettario sono esclusi dal concordato preventivo.
Conviene aderire al concordato preventivo se il 2026 è andato bene?
Dipende dal confronto fra la proposta e il risultato atteso nel biennio. Se il reddito effettivo si collocherà sopra la proposta, il concordato preventivo produce un risparmio, tanto più apprezzabile quanto maggiore è lo scostamento; se si collocherà sotto, le imposte restano dovute sul reddito concordato. Il calcolo va impostato sullo scenario prudente, perché l’adesione impegna anche il 2027.
La firma che conta
La valutazione del concordato preventivo non si risolve in un sì o in un no di principio: richiede di leggere la proposta effettiva, calcolare il costo netto dell’adesione tenendo conto dell’imposta sostitutiva, e misurarlo su scenari reddituali costruiti sui numeri dell’attività. Lo Studio affianca imprese e professionisti in questa analisi, con una valutazione quantificata delle alternative e dei rischi, nei giorni che restano prima della scadenza.
Per una valutazione riservata: info@strategiefiscali.it
Avv. Dott. Comm. Dario Carta
Riferimenti normativi: artt. 9, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, e 20-bis del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13; art. 7-bis, comma 3, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Gli importi indicati negli esempi sono semplificati e riferiti alla sola imposizione diretta.






